Liquidazione dell'istituto federale di credito agrario per la Liguria e istituzione di una Sezione autonoma di credito agrario delle Casse di risparmio della Liguria, con sede in Genova
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 19414, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
1. L'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, costituito con la legge 16 giugno 1932, n. 811, e' posto in liquidazione secondo la procedura regolata dal titolo VII, capo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1951, N. 1350
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1951, N. 1350
Art. 4
1. Il personale gia' in servizio presso l'istituto federale di credito agrario per la Liguria, che non ha potuto essere assunto dalle Casse di risparmio partecipanti ne' potra' essere utilizzato dall'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, verra' licenziato con il riconoscimento dei diritti ad esso spettanti, ai sensi del regolamento organico vigente presso il predetto Istituto federale di credito agrario per la Liguria.
Art. 5
1. Gli atti inerenti alla trasformazione di cui all'articolo 1, nonche' gli atti di trasferimento di attivita' e passivita' dall'Istituto federale di credito agrario per la Liguria in liquidazione, all'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, sono esenti dai qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari. Sono peraltro dovuti gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 73. - FRASCA