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Sistemazione del credito agrario nella regione ligure

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte costituito ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, assume la denominazione di Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria ed e' autorizzato ad esercitare, secondo le norme vigenti, il credito agrario, di esercizio e di miglioramento, anche nella regione ligure.

2. All'istituto di cui al comma precedente potranno partecipare, oltre gli attuali partecipanti dell'istituto federale di credito agrario per il Piemonte, le Casse di risparmio e gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario nelle due regioni.

3. Lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria sara' approvato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 2

2. I fondi patrimoniali che eventualmente risultassero dalla liquidazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, saranno ripartiti tra le Casse di risparmio partecipanti.

3. Le anticipazioni concesse dallo, Stato all'Istituto di cui al comma precedente, ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, e successive modificazioni, sono trasferite all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria fermi l'obbligo ed i termini del rimborso previsti da tali disposizioni.

4. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, sono cosi' modificati:
"Il personale gia' in servizio presso l'istituto federale di credito agrario per la Liguria, che non ha potuto essere assunto dalle Casse di risparmio partecipanti ne' potra' essere utilizzato dall'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, verra' licenziato con il riconoscimento dei diritti ad esso spettanti, ai sensi del regolamento organico vigente presso il predetto Istituto federale di credito agrario per la Liguria".
"Gli atti inerenti alla trasformazione di cui all'articolo 1, nonche' gli atti di trasferimento di attivita' e passivita' dall'Istituto federale di credito agrario per la Liguria in liquidazione, all'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, sono esenti dai qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari. Sono peraltro dovuti gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI