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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Testo vigente

Art. 232 Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione

1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del codice abrogato sono equiparate, nei corrispondenti casi, ai provvedimenti di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilita' o per essere ignoto l'autore del reato ovvero alle sentenze di non luogo a procedere previste dal codice.

Art. 233 Giudizio direttissimo

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice.

2. Tuttavia, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa.12

Art. 235 Violazioni di leggi finanziarie

1. Nei procedimenti relativi a violazioni delle leggi finanziarie continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 53 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.

Art. 236 Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza

1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell'affidamento in prova al servizio sociale e' il tribunale di sorveglianza.

2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II- bis del titolo II della stessa legge.20

Art. 238 Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise

1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi criteri e' individuato il giudice per le indagini preliminari. E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3- bis e 328 comma 1- bis del codice.

2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento.

3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951 n. 1324.

Art. 239 Interruzione della prescrizione

1. Il comma 2 dell'articolo 160 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio".

Art. 240-bis Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

1. L'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale e' specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.
Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere.
Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale.
Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.
La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 467 del codice di procedura penale.
Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessita' di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo 467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state gia' ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate."

Titolo III. Norme transitorie

Art. 241 Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria

1. Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data e' stata gia' richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero e' stato disposto il giudizio direttissimo.

Art. 242 Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti

1. La disposizione dell'articolo 241 si osserva altresi':

  1. a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando e' stato compiuto un atto di istruzione del quale e' previsto il deposito e il fatto e' stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;

  2. b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, e' stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;

  3. c) nei procedimenti connessi a norma dell'articolo 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere a) e b) ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano gia' riuniti.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il 31 dicembre 1990 non e' stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non e' stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

3. Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione e' ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) del codice, alla data del 30 giugno 1997, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'articolo 369 del codice abrogato.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 372 del codice abrogato, il giudice istrutture pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.26

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla data del 31 dicembre 1990 l'istruzione e' ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo.

Art. 243 Revoca delle sentenze di proscioglimento

1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell'articolo 242 comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V del codice.

2. In caso di revoca di una sentenze istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori gia' compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari ... ; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice.

Art. 244 Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria

1. Le disposizioni dell'articolo 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali casi si osservano altresi' le seguenti disposizioni:

  1. a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui e' effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;

  2. b) alle nullita' relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica l'articolo 181 commi 1 e 2 del codice;

  3. c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa.

2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, il pubblico ministero, il giudice istruttore o il pretore comunica al procuratore generale presso la corte di appello, che ne informa il ministro di grazia e giustizia, le ragioni che hanno impedito l'osservanza dei predetti termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 245 Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti si osservano le disposizioni degli articoli 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257.

2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 si osservano, inoltre, le seguenti disposizioni del codice:

  1. a) articolo 104;

  2. b) articolo 192;

  3. c) articolo 200;

  4. d) articolo 207;

  5. e) articolo 296 comma 3, per i soli procedimenti pendenti nella fase istruttoria;

  6. f) articolo 298;

  7. g) articoli 314 e 315;

  8. h) articolo 476 comma 2;

  9. i) articolo 486 comma 5;

  10. l) articolo 508 commi 1 e 2;

  11. m) articolo 564;

  12. n) articolo 578;

  13. o) articolo 586;

  14. p) articolo 597 commi 4 e 5;

  15. q) articolo 599.

Art. 246 Questioni pregiudiziali

1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizione del codice nonche' quelle delle leggi vigenti. Se e' stata disposta la sospensione del processo e questa non e' piu' consentita, la relativa ordinanza e' revocata.

Art. 247 Giudizio abbreviato

1. Prima che siano state compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato puo' chiedere, nella forma prevista dall'articolo 438 del codice, che il processo sia definito allo stato degli atti a norma dell'articolo 442 del codice.3

2. Alla presentazione della richiesta il giudice, sospese le formalita' di apertura del dibattimento se gia' iniziate, ne da' avviso al pubblico ministero, che nei cinque giorni successivi esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso interviene e il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, fissa con ordinanza l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla parte civile.
All'udienza, il pubblico ministero e i difensori della parte civile e dell'imputato illustrano, nell'ordine, le rispettive conclusioni; l'imputato puo' chiedere di essere interrogato dopo le conclusioni del pubblico ministero. Terminata la discussione, il giudice pronuncia sentenza a norma dell'articolo 442 del codice. La sentenza ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio civile se la parte civile ha presentato le sue conclusioni alla udienza. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 443 del codice.3

3. Il giudice, se non vi e' il consenso del pubblico ministero o se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, pronuncia ordinanza con la quale dispone procedersi nelle forme ordinarie.3

4. Quando la richiesta prevista dal comma 1 e' formulata nel corso dell'istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore. Se si procede con istruzione sommaria, la richiesta e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo. Nei procedimenti di competenza del pretore il consenso e' espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice. Si osservano in ogni caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3.

5. Quando si procede a carico di piu' imputati o per piu' imputazioni e sussistono i presupposti per definire il processo allo stato degli atti solo per alcuni degli imputati o per alcune delle imputazioni, il giudice, anche di ufficio, dispone con ordinanza la separazione dei procedimenti.

Art. 248 Applicazione della pena su richiesta delle parti

1. Prima che siano compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice. Se la richiesta non e' formulata in udienza, il giudice ne da' avviso all'altra parte che, nei cinque giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso. La richiesta e il consenso sono espressi nelle forme previste dall'articolo 446 commi 2, 3 e 6 del codice. Il giudice, se non deve provvedere a norma dell'articolo 421 del codice abrogato e sempre che ne sussistano i presupposti, pronuncia la sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 del codice. Si osservano le disposizioni previste dagli articoli 444 comma 2, 445 e 448 del codice. Quando non pronuncia sentenza, il giudice dispone con ordinanza procedersi nelle forme ordinarie.

2. Se la richiesta e' formulata nel corso dell'istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 447 del codice. Quando si procede con istruzione sommaria, la richiesta dell'imputato e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo, altrimenti emette decreto motivato di dissenso. Quando il pubblico ministero ritiene che il processo possa essere definito con la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice, notifica all'imputato avviso di deposito della richiesta che intende rivolgere al giudice; se l'imputato esprime il proprio consenso, il pubblico ministero trasmette la richiesta, il consenso e gli atti del procedimento al giudice istruttore che provvede a norma del primo periodo del presente comma. Nei procedimenti di competenza del pretore, il consenso o il dissenso motivato e' espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice.

3. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 247 comma 5.

4. Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo.

Art. 249 Procedimento per decreto

1. Quando ritiene di emettere decreto di condanna, il pretore puo' applicare una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale.

2. Nei procedimenti di competenza del tribunale, sino alla chiusura dell'istruzione sommaria o formale, il pubblico ministero puo' chiedere al giudice istruttore di emettere decreto di condanna nei casi previsti dall'articolo 459 del codice, anche per una pena diminuita fino alla meta' rispetto al minimo edittale. Se il giudice accoglie la richiesta emette il decreto, altrimenti si procede secondo le forme ordinarie. Per il decreto di condanna e per l'eventuale giudizio di opposizione davanti al tribunale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice abrogato.

Art. 250 Disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell'arresto e delle pene accessorie

1. Successivamente alla data di entrata in vigore del codice puo' procedersi al fermo solo nei casi e alle condizioni previste dal codice. I mandati di cattura e gli ordini e i mandati di arresto possono essere emessi solo se ricorrono i presupposti indicati negli articoli 273, 274 e 280 del codice.

2. I provvedimenti sulla liberta' personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice sono revocati se non ricorrono i presupposti indicati nell'ultima parte del comma 1 ovvero, quando sono stati disposti con il provvedimento di convalida dell'arresto o di conferma della convalida, se sono relativi a reati per i quali il codice non consente l'arresto in flagranza.

3. Quando i provvedimenti indicati nel comma 2 sono stati emessi esclusivamente al fine di evitare il pericolo per l'acquisizione della prova, il termine previsto dall'articolo 292 lettera d) del codice e' fissato su richiesta di parte ovvero di ufficio se il provvedimento non e' stato ancora eseguito. Competente a fissare il suddetto termine e' il giudice che procede o, nel corso dell'istruzione sommaria, il giudice istruttore su richiesta del pubblico ministero o del pretore.

4. Alla data di entrata in vigore del codice cessa l'esecuzione delle pene accessorie provvisoriamente applicate. Il giudice indicato nel comma 3 puo' disporre in sostituzione di esse, qualora ne ricorrano le condizioni, le misure interdittive previste nel capo III del titolo I del libro IV del codice.

Art. 251 Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione

1. Quando si procede nei confronti di un imputato che si trova in stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni del codice sui termini di durata della custodia stessa calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. Tuttavia, la durata della custodia cautelare non puo' superare i termini previsti dalle norme del codice abrogato.

2. Le misure previste dall'articolo 282 comma 1 del codice abrogato, imposte anteriormente alla data di entrata in vigore del codice, sono revocate quando dalla loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari a quello indicato nell'articolo 308 comma 1 del codice.

3. Se alla data di entrata in vigore del codice non e' stata pronunciata l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero quella prevista dal comma 6 dell'articolo 292 del codice abrogato, la cauzione e' restituita a richiesta dell'imputato o dei suoi eredi e i fideiussori sono liberati.