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Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea del 2018 e, in particolare, l'articolo 8;
Vista la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, dell'ordinamento e delle attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto il codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443;
Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l'Autorita' competente italiana e le Autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia e' parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Il presente decreto stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. a) «Autorita' competente»: l'autorita' competente dello Stato membro interessato;

  2. b) «tribunale competente»: l'organo giurisdizionale o altro organo competente dello Stato membro interessato;

  3. c) «doppia imposizione»: l'applicazione da parte dell'Italia e di uno o piu' Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o convenzione di cui all'articolo 1 sullo stesso reddito o patrimonio imponibile, qualora comporti:

    1. 1) un'imposizione aggiuntiva;

    2. 2) un aumento delle imposte dovute;

    3. 3) l'annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzate per compensare gli utili imponibili;

  4. d) «soggetto interessato»: qualsiasi soggetto residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o in un altro Stato membro e la cui imposizione e' direttamente interessata in una questione controversa;

  5. e) «procedura di risoluzione delle controversie con parere indipendente»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su un'analisi dei fatti e delle fonti giuridiche applicabili alla controversia;

  6. f) «procedura di risoluzione delle controversie con offerta finale»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su una tra le proposte formulate da ciascuna Autorita' competente coinvolta nella controversia.

2. L'Autorita' competente per lo Stato italiano e' l'Agenzia delle entrate.

3. Il tribunale competente per lo Stato italiano e' la commissione tributaria territorialmente competente, come individuata dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

4. I termini non definiti nel presente decreto, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione, hanno il significato loro attribuito dal relativo Accordo o dalla relativa Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia e' parte che si applica alla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto che ha originato o potrebbe originare una questione controversa. In assenza di una definizione ai sensi di tale accordo o convenzione, un termine indefinito ha il significato attribuitogli in quel momento dall'ordinamento interno dello Stato membro interessato ai fini delle imposte cui si applica detto accordo o convenzione. Qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di tale Stato membro prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi dello stesso Stato membro.

Art. 3 Istanze di apertura di procedura amichevole

1. I soggetti interessati presentano un'istanza di apertura di procedura amichevole relativa a una questione controversa all'Agenzia delle entrate e all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati. L'istanza e' presentata entro tre anni dalla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in cui e' stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa. A tal fine, il soggetto interessato fa riferimento al diritto interno dello Stato membro che ha emesso l'atto o altro documento o misura equivalente. In caso di presentazione dell'istanza di procedura amichevole a seguito di consegna di processo verbale di constatazione il periodo di tre anni decorre dalla notifica del relativo avviso di accertamento.

2. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non e' preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitivita' dell'imposta e non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali.

3. L'istanza di apertura di procedura amichevole non puo' essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento nazionale, in conformita' delle disposizioni normative interne.

5. In caso di presentazione di ricorso sulla questione controversa alla commissione tributaria competente da parte del soggetto interessato, il processo puo' essere sospeso ai sensi dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo n. 546 del 1992, e, in tal caso, la riscossione e' sospesa ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nell'ipotesi in cui il processo sia sospeso i termini di cui all'articolo 6, comma 1 o i termini di cui all'articolo 7, commi 1 o 2, iniziano a decorrere dalla data della sospensione medesima.

6. L'istanza e' presentata simultaneamente all'Agenzia delle entrate e all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati e contiene le medesime informazioni e l'indicazione degli Stati membri interessati. I soggetti interessati presentano l'istanza in una delle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, conformemente al diritto nazionale o in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali, se accettata dallo Stato membro interessato.
L'istanza presentata all'Agenzia delle entrate e' redatta in lingua italiana o corredata di una traduzione ufficiale in lingua italiana.
La documentazione allegata all'istanza e' corredata della traduzione in lingua italiana o, in alternativa in lingua inglese. E' fatta salva la facolta' da parte dell'Agenzia delle entrate di richiedere una traduzione ufficiale in italiano, ove sia ritenuto opportuno.

7. L'Agenzia delle entrate attesta il ricevimento dell'istanza entro due mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima ed entro lo stesso termine comunica il ricevimento della stessa alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati.

8. Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati si informano reciprocamente sulla lingua o sulle lingue che intendono utilizzare nelle loro comunicazioni.

9. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

  1. a) il nome, l'indirizzo, il codice di identificazione fiscale e altre informazioni necessarie all'identificazione dei soggetti interessati che hanno presentato l'istanza e di qualsiasi altra persona interessata, come definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 23, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

  2. b) i periodi di imposta interessati;

  3. c) elementi informativi particolareggiati:

    1. 1) sui fatti e le circostanze del caso, compresi i dettagli relativi alla struttura dell'operazione e alle relazioni tra i soggetti interessati e le altre parti coinvolte nelle operazioni, nonche' sui fatti stabiliti in buona fede in un accordo, inclusi gli accordi di cui art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reciprocamente vincolante tra i soggetti coinvolti e l'Agenzia delle entrate o le Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri interessati;

    2. 2) sulla tipologia e sulla data dell'atto o di altro documento o misura equivalente che ha originato o potrebbe originare la questione controversa, compresi eventualmente i dettagli del reddito percepito in Italia o nell'altro Stato membro e dell'inclusione di tale reddito nel reddito imponibile in Italia o nell'altro Stato membro;

    3. 3) sulle imposte riscosse o dovute sul suddetto reddito nell'ordinamento nazionale o nell'altro Stato membro;

    4. 4) sui relativi importi nelle valute degli Stati membri interessati;

  4. d) una copia di eventuali documenti giustificativi relativi alle informazioni di cui alla lettera c);

  5. e) le disposizioni nazionali applicabili e gli accordi o le convenzioni di cui all'articolo 1. Qualora sia applicabile piu' di un accordo o convenzione, i soggetti interessati che presentano l'istanza specificano quale accordo o convenzione e' oggetto di interpretazione in relazione alla questione controversa. In tal caso, e' detto accordo o detta convenzione che si applica ai fini del presente decreto legislativo;

  6. f) i seguenti ulteriori elementi informativi unitamente a una copia degli eventuali documenti giustificativi:

    1. 1) una spiegazione del motivo per cui i soggetti interessati ritengono che vi sia una questione controversa;

    2. 2) i dettagli di eventuali cause e ricorsi avviati dai soggetti interessati in merito alla questione controversa ed eventuali sentenze o decisioni degli organi giurisdizionali relative a tale questione controversa;

    3. 3) una dichiarazione di impegno da parte dei soggetti interessati a rispondere nel modo piu' completo e rapido possibile a tutte le richieste pertinenti formulate dall'Agenzia delle entrate o dalle altre Autorita' competenti e a fornire la documentazione necessaria su richiesta della stessa Agenzia delle entrate o delle suddette Autorita';

    4. 4) una copia dell'avviso di accertamento, del processo verbale di constatazione o di altro documento equivalente da cui risulti la questione controversa e una copia di qualsiasi altro documento rilasciato dall'Agenzia delle entrate o dalle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri, ove pertinente.

10. L'istanza deve contenere inoltre informazioni relative a eventuali altre istanze di apertura di procedura amichevole o di un'altra procedura di risoluzione delle controversie presentate ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte o della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, nonche' l'espresso impegno da parte dei soggetti interessati di non proseguire nel procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa a seguito della suddetta apertura di procedura amichevole o di procedura di risoluzione di controversie.

11. I soggetti interessati, qualora decidano di ritirare l'istanza di apertura di procedura amichevole presentata, ne danno contemporaneamente comunicazione scritta all'Agenzia delle entrate e a tutte le Autorita' competenti degli Stati membri interessati. Tale comunicazione pone termine, con effetto immediato, a tutte le procedure di cui al presente decreto legislativo. L'Agenzia delle entrate, ricevuta tale comunicazione, informa tempestivamente le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati della conclusione delle procedure.

12. L'istanza di apertura di procedura amichevole, nonche' la comunicazione del ritiro della stessa puo' essere presentata, in deroga a quanto previsto dai commi 6 e 11, soltanto all'Agenzia delle entrate qualora il soggetto interessato sia una persona fisica residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o un'impresa che non sia una grande impresa e non rientri nella categoria di un grande gruppo, ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anch'essa residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato.

13. L'Agenzia delle entrate, entro due mesi dalla data di ricezione delle comunicazioni di cui al comma 12, le notifica a tutte le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Alla data di tale notifica, le suddette comunicazioni si intendono presentate da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 12 alle Autorita' competenti di tutti gli Stati membri interessati.

Art. 4 Presentazione di istanze di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte o della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE

1. Qualora il soggetto interessato presenti un'istanza di apertura di procedura amichevole su una questione controversa ai sensi del presente decreto legislativo, della Convenzione 90/436/CEE o di Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte, viene dato seguito esclusivamente all'istanza presentata ai sensi del presente decreto legislativo.

2. Nel caso di ritiro dell'istanza di procedura amichevole mediante comunicazione scritta di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 3 e in qualsiasi altro caso di cessazione delle procedure previste dal medesimo decreto legislativo, lo stesso soggetto interessato puo' successivamente presentare in relazione alla medesima questione controversa un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte, o della Convenzione 90/436/CEE, nei termini e alle condizioni previsti dai medesimi accordi e convenzioni.

3. La presentazione di un'istanza di apertura di procedura amichevole pone fine a qualsiasi altro procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa a seguito di altre istanze di apertura di procedura amichevole o di un'altra procedura di risoluzione delle controversie presentate ai sensi degli Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte o della Convenzione 90/436/CEE. I procedimenti in corso si considerano terminati alla data del primo ricevimento dell'istanza di apertura di procedura amichevole da parte di una delle Autorita' competenti degli Stati membri interessati.

Art. 5 Fase istruttoria

1. L'Agenzia delle entrate puo' chiedere al soggetto interessato entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza informazioni supplementari specifiche qualora lo ritenga necessario a fini istruttori.

2. I soggetti che ricevono la richiesta dell'Agenzia delle entrate rispondono entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta stessa e contemporaneamente trasmettono copia della risposta alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 12, rispondono solo all'Agenzia delle entrate, che trasmette contemporaneamente una copia della risposta alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Tali informazioni supplementari si intendono ricevute da tutti gli Stati membri interessati alla data del ricevimento.

3. Entro sei mesi dalla data della ricezione dell'istanza di apertura di procedura amichevole o, entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate puo' decidere di risolvere la questione controversa in via unilaterale, senza coinvolgere le altre Autorita' competenti degli Stati membri interessati, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati e alle Autorita' competenti degli altri Stati membri. In tal caso, non si da' seguito alle procedure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 6 Decisione dell'Autorita' competente in merito all'istanza di apertura di procedura amichevole

1. L'Agenzia delle entrate adotta una decisione in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima, o entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dandone tempestiva notifica ai soggetti interessati e comunicazione alle Autorita' competenti degli altri Stati membri coinvolti.

2. L'istanza di apertura di procedura amichevole e' rigettata nei seguenti casi:

  1. a) l'istanza non contiene le informazioni di cui agli articoli 3 e 5, ovvero le informazioni supplementari, se richieste, non sono state trasmesse entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2;

  2. b) non vi e' alcuna questione controversa;

  3. c) l'istanza non e' stata presentata entro il termine di tre anni di cui all'articolo 3, comma 1;

  4. d) e' intervenuta sulla questione controversa una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Nell'informare il soggetto interessato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate indica i motivi che hanno determinato il rigetto dell'istanza.

4. Qualora l'Agenzia delle entrate non abbia notificato una decisione in merito all'istanza entro il termine di cui al comma 1, detta istanza si considera accolta.

Art. 7 Procedura amichevole

1. In caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 3, l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati si adoperano per risolvere la questione controversa, mediante procedura amichevole, entro due anni dalla data in cui e' stata effettuata l'ultima notifica della decisione di accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati membri.

2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato fino a un anno, su richiesta scritta motivata dell'Agenzia delle entrate o dell'Autorita' competente di un altro Stato membro interessato, da presentare alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati.

3. L'Agenzia delle entrate, nel corso della procedura, qualora lo ritenga necessario, puo' richiedere ai soggetti interessati di fornire informazioni supplementari.

4. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga, prima del raggiungimento dell'accordo, una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'Agenzia delle entrate notifica la decisione alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati e la procedura amichevole ha termine a decorrere dalla data di tale notifica.

5. In esecuzione dell'accordo raggiunto con le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati, ad esito della procedura amichevole attivata ai sensi del presente articolo, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato la decisione adottata entro trenta giorni dalla data di conclusione dell'accordo. Qualora l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati non abbiano raggiunto un accordo nei termini di cui al comma 1 o al comma 2, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato i motivi generali del mancato raggiungimento dell'accordo.

6. Nel caso in cui la questione controversa, originata da un'attivita' di controllo dell'Amministrazione finanziaria italiana, e' stata oggetto di una definizione, anche agevolata, cosi' come disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute a seguito dell'instaurazione della procedura amichevole.

Art. 8 Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto

1. Il soggetto interessato puo' presentare ricorso presso la commissione tributaria competente in conformita' delle disposizioni vigenti in materia nel caso in cui sia l'Agenzia delle entrate che le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati abbiano rigettato l'istanza di apertura di procedura amichevole.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto interessato che ha presentato ricorso, a seconda del caso, alla commissione tributaria o al tribunale competente degli altri Stati membri, non puo' presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva di cui all'articolo 9, se:

  1. a) il ricorso e' pendente in conformita' dell'ordinamento interno dello Stato membro interessato;

  2. b) la decisione di rigetto puo' essere ulteriormente impugnata secondo il diritto interno dello Stato membro interessato;

  3. c) la decisione di rigetto e' stata confermata, a seconda del caso, con sentenza passata in giudicato o dal tribunale competente di un altro Stato membro interessato con decisione non ulteriormente impugnabile secondo il diritto interno dello stesso Stato.

Art. 9 Richiesta di istituzione della Commissione consultiva

1. Il soggetto interessato puo' presentare all'Agenzia delle entrate e all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati la richiesta di istituire una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 12, possono presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva, in deroga a quanto previsto dal comma 1, soltanto all'Agenzia delle entrate, che, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta, ne da' simultanea notifica alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Alla data di tale notifica, la suddetta richiesta si intende presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 12, alle Autorita' competenti di tutti gli Stati membri interessati.

3. La Commissione consultiva e' istituita nei seguenti casi:

  1. a) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole e' stata rigettata da almeno una, ma non da tutte le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati;

  2. b) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole e' stata rigettata da tutte le Autorita' competenti degli Stati membri interessati ed e' stata emessa una sentenza favorevole al soggetto interessato, a seguito del ricorso da esso presentato nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 8 presso il tribunale competente di uno degli Stati membri interessati avverso la decisione di rigetto da parte dell'Autorita' competente di detto Stato membro;

  3. c) quando le Autorita' competenti degli Stati membri interessati hanno accolto l'istanza di apertura di procedura amichevole ma non sono riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro il termine di cui all'articolo 7, commi 1 o 2.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), il soggetto interessato puo' presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva solo se:

  1. a) ai sensi dell'ordinamento interno dello Stato membro in cui e' stata emessa la decisione di rigetto non puo' essere presentato ricorso avverso tale decisione;

  2. b) non esiste un contenzioso pendente;

  3. c) il soggetto interessato ha formalmente rinunciato, mediante una dichiarazione scritta, a presentare ricorso avverso la decisione di rigetto.

5. La richiesta di istituzione della Commissione consultiva e' presentata per iscritto entro cinquanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, o all'articolo 7, comma 5, o entro cinquanta giorni dalla pronuncia della decisione del tribunale competente di cui al comma 3 lettera b).

6. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prima della presentazione della richiesta per l'istituzione della Commissione consultiva ai sensi del comma 3, lettera c), l'Agenzia delle entrate informa le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati degli effetti preclusivi della decisione in merito all'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.

7. L'Agenzia delle entrate rifiuta l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie nei casi in cui siano state irrogate, nell'ambito dell'ordinamento interno, pene per uno dei delitti di cui al Titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica.

8. L'Agenzia delle entrate puo' altresi' rifiutare l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie quando una questione controversa non comporta una doppia imposizione. In tal caso, essa ne da' tempestiva comunicazione al soggetto interessato e alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati.

Art. 10 Istituzione della Commissione consultiva

1. La Commissione consultiva e' istituita entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta e, una volta istituita, il suo presidente ne informa tempestivamente il soggetto interessato.

2. La Commissione consultiva e' composta da:

  1. a) un presidente;

  2. b) un rappresentante di ciascuna Autorita' competente interessata. Previo accordo delle Autorita' competenti, il numero di tali rappresentanti puo' essere aumentato a due per ciascuna Autorita' competente;

  3. c) una personalita' indipendente nominata da ciascuna Autorita' competente degli Stati membri interessati dall'elenco di cui all'articolo 12. Previo accordo delle Autorita' competenti, il numero di tali personalita' nominate puo' essere aumentato a due per ciascuna Autorita' competente.

3. Le regole per la nomina delle personalita' indipendenti sono concordate tra le Autorita' competenti degli Stati membri interessati. Per ciascuna delle personalita' indipendenti nominate e' nominato un sostituto, conformemente alle regole per la nomina delle personalita' indipendenti, per i casi in cui le personalita' indipendenti non possano esercitare le proprie funzioni.

4. Se le regole per la nomina delle personalita' indipendenti non sono state concordate ai sensi del comma 3, tali personalita' sono nominate mediante sorteggio.

5. Tranne quando le personalita' indipendenti sono state nominate dal tribunale competente o dall'organo di nomina nazionale degli altri Stati membri interessati, l'Agenzia delle entrate puo' opporsi alla nomina di una personalita' indipendente per qualsiasi ragione preventivamente concordata con le Autorita' competenti interessate o per una delle seguenti ragioni:

  1. a) detta personalita' appartiene a una delle amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni o si e' trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso dei tre anni precedenti;

  2. b) in qualsiasi momento nel corso degli ultimi 5 anni precedenti la data della sua nomina, detta personalita' detiene o ha detenuto una partecipazione rilevante o il diritto di voto oppure e' o e' stata dipendente o consulente di un soggetto interessato;

  3. c) detta personalita' non offre sufficienti garanzie di obiettivita' per la risoluzione della controversia;

  4. d) detta personalita' e' impiegata presso un'impresa che fornisce consulenza fiscale, o presta altrimenti consulenza fiscale a titolo professionale o si e' trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso di un periodo di almeno tre anni prima della sua nomina.

6. L'Agenzia delle entrate puo' chiedere a una personalita' nominata ai sensi dei commi 3 o 4 o al suo sostituto di comunicare qualsiasi interesse, relazione o altra questione che possa incidere sull'indipendenza o imparzialita' di tale personalita' o che possa ragionevolmente dare adito a un sospetto di parzialita' nella procedura. Una personalita' indipendente che e' parte della Commissione consultiva non deve trovarsi, per un periodo di dodici mesi dalla pronuncia della decisione della Commissione consultiva, in una situazione che avrebbe indotto un'Autorita' competente a opporsi alla sua nomina se si fosse trovata in tale situazione al momento della nomina presso la stessa Commissione consultiva.

7. I rappresentanti delle Autorita' competenti e le personalita' indipendenti nominate ai sensi dei commi 3 e 4 nominano un presidente dall'elenco delle personalita' previsto dall'articolo 12. Salvo diversamente convenuto dai rappresentanti di ciascuna Autorita' competente e dalle personalita' indipendenti, il presidente e' un giudice.

Art. 11 Nomina da parte del giudice nazionale

1. Se la Commissione consultiva non e' istituita entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 10, il soggetto interessato puo' ricorrere al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per chiedere l'istituzione di detta Commissione.

2. Se l'Agenzia delle entrate non ha nominato almeno una personalita' indipendente e un sostituto, il soggetto interessato puo' presentare ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per la nomina della personalita' indipendente e del sostituto dall'elenco di cui all'articolo 12.

3. Se l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il soggetto interessato puo' presentare ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio e ai tribunali competenti o agli organi di nomina nazionale degli altri Stati membri per la nomina delle due personalita' indipendenti dall'elenco di cui all'articolo 12. Tali personalita' indipendenti nominano il presidente mediante sorteggio dall'elenco di personalita' indipendenti ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

4. I soggetti interessati presentano la propria richiesta di nomina delle personalita' indipendenti e dei loro sostituti a ciascuno dei rispettivi Stati di residenza, se e' coinvolto nella procedura piu' di un soggetto interessato, o agli Stati membri le cui autorita' competenti hanno omesso di nominare almeno una personalita' indipendente e un sostituto, se e' coinvolto un solo soggetto interessato.

5. Il ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio di cui ai commi da 1 a 4 puo' essere presentato solo dopo che sia decorso il periodo di centoventi giorni indicato dall'articolo 10, comma 1, ed entro trenta giorni dal decorso di tale periodo.

6. Il Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio decide con provvedimento reclamabile ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria regionale del Lazio notifica il provvedimento del Presidente al richiedente e lo comunica all'Agenzia delle entrate che ne da' tempestiva notizia all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati.

7. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 6, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla procedura di nomina degli arbitri contenute nelle norme di cui al Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile.