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Indennita' al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero

Testo vigente

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto 3 giugno 1926, n. 941;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1927, n. 2799;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. E' soppresso l'aumento corrispondente all'aggio l'oro sull'oro per le indennita' giornaliere previste per le missioni all'estero dall'art. 1 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 911.

Art. 2

1. Le indennita' giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero, sostitutive di quelle previste dallo art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro per il tesoro con propri decreti.

2. Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio

Art. 4

1. Sono convalidati i pagamenti di indennita' di missione all'estero effettuati in deroga alle vigenti disposizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 agosto 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Parri - Ricci
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 25. - Frasca