Indennita' al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessita' di disciplinare il trattamento economico del personale in missione all'estero;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. a) Ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennita' giornaliere, coll'aumento del relativo aggio sull'oro:
2. Caporali, soldati e gradi equiparati . . . . . L. 12
3. Sottufficiali (esclusi i marescialli), e
gradi equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . » 20
4. Marescialli dei tre gradi, maestri
d'arme e capi maniscalchi delle
tre classi, e gradi equiparati . . . . . . . . . » 25
5. Personale subalterno civile ed equiparato . . .» 25
6. Personale dal 13° al 10° grado . . . . . . . . » 30
7. Personale del 9° grado . . . . . . . . . . . . » 35
8. Personale dell'8° e 7° grado . . . . . . . . . » 40
9. Personale del 6° e 5° grado . . . . . . . . . » 45
10. Personale del 4° grado . . . . . . . . . . . . » 50
11. Personale del 3° e 2° grado . . . . . . . . . » 60
12. Personale del 1° grado . . . . . . . . . . . . » 70
13. Le indennita' di cui sopra valgono anche per il personale non di ruolo, che a tale effetto e' parificato ai gradi del personale di ruolo, cui sia assegnato uno stipendio e un supplemento di servizio attivo non inferiori, nel complesso, all'importo della retribuzione di cui il detto personale non di ruolo e' provvisto, escluse le indennita' temporanee mensili (caro-viveri) anche se conglobate nella retribuzione medesima.
14. In ogni caso la indennita', di cui al precedente comma, non puo' essere inferiore a quella assegnata al personale di ruolo dei gradi dal 13° al 10°, ovvero al personale subalterno, a seconda delle funzioni disimpegnate.
b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro piu' del 2 per cento, nonche' nelle regioni della Cina, le diarie suddette sono aumentate come segue:
1) per i gradi dal 1° all'8° incluso, L. 18 giornaliere oro;
2) per i gradi dal 9° al 13° incluso, L. 13 giornaliere oro;
3) pei marescialli e personale subalterno, L. 10 giornaliere oro;
4) gradi inferiori, L. 6 giornaliere oro.
15. Tale aumento non si applica per il soggiorno in Albania e negli Stati che non hanno sistema monetario proprio; e qualora in essi si faccia prevalentemente uso di valuta e corso inferiore alla pari, o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si applicano le riduzioni del comma seguente.
c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira, (esclusa la Turchia pel quale Stato il trattamento di missione e' quello di cui alla lettera a) o con un aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie base suindicate sono diminuite di:
16. L. 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado;
17. L. 8 oro per il personale del 9° grado;
18. L. 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e per i subalterni civili e sottufficiali;
19. L. 5 oro per i caporali e soldati.
d) Agli effetti dei precedenti comma il corso dell'oro e' ragguagliato, per la liquidazione dell'indennita' relativa a ciascun mese, alla media dei corsi del mese precedente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.346
Art. 2
1. Le indennita' per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno.
2. Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto del viaggio aumentato delle spese di vitto:
a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;
b) l'indennita' di cui al primo comma del precedente art. 1 ridotta a un terzo, senza l'aumento dell'aggio sull'oro.
3. Sono inoltre dovute le indennita' stabilite per le missioni all'interno del Regno per i giorni decorsi dalla partenza dell'abituale residenza di ufficio e di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonche' per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248
Art. 4
1. In caso di spedizioni aeree internazionali, la misura della indennita', a decorrere dal giorno della partenza, sara' ragguagliata, tappa per tappa, a quella stabilita per la localita' di partenza di ciascuna tappa.
2. Ove la spedizione aerea tocchi tre o piu' continenti, e sempre quando il relativo percorso non si svolga prevalentemente nel Mediterraneo, le indennita' di cui sopra saranno corrisposte con l'aumento del 50 per cento.
3. Ove, infine, la spedizione sia destinata a sorvolare regioni polari, verranno corrisposte, per l'intero percorso, le indennita' previste per i Paesi a valuta aurea (art. 1, lettera b) con l'aumento del 60 per cento.
Art. 5
1. Le diarie per missioni all'estero a favore di estranei all'Amministrazione dello Stato sono stabilite con decreto del Ministro competente in misure non superiori a quelle spettanti ai dipendenti dello Stato con la qualifica di direttore generale. In casi speciali le singole amministrazioni, sentito il Ministero del tesoro, potranno attribuire ai predetti estranei le diarie previste per i dipendenti dello Stato con qualifiche superiori a quella di direttore generale.
Art. 6
1. Ai funzionari che godono di assegni o di indennita', nella qualita' di addetti ad Enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennita' giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla meta'.
2. Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennita' anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali, sono ridotte ad un quarto.
3. Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite di Governi esteri, o quando sia destinato al seguito di Sovrani, di Principi Reali, o, comunque, fruisca di trattamento gratuito.
4. Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennita' sono ridotte di un quarto.
Art. 7
1. L'indennita' giornaliera per le missioni all'estero e' ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza su territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.
2. Agli effetti di tale riduzione il periodo suindicato e', per le missioni in corso, computato dal loro inizio; ma la riduzione non si applica Se non dopo un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, salvo che sia gia' stabilita da disposizione vigente o da determinazione ministeriale.
3. Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, la sua continuazione nella stessa localita' e' considerata, agli effetti delle indennita', come nuova missione.
Art. 8
1. In aggiunta alle diarie stabilite dal presente decreto e' ammesso soltanto il rimborso delle spese postali e telegrafiche, di passaporto, e delle spese di viaggio, aumentate, queste ultime, di due decimi. Nessun rimborso e' dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ov'e' la sede della missione.
2. Al personale del gruppo A di grado superiore al 7° quando deve viaggiare durante una intera notte e' consentito l'uso del vagone letto.
3. Tale uso e' consentito al personale del gruppo A del Ministero degli affari esteri anche se di grado inferiore al 6°, nonche', nel caso di viaggi in comune con esso, all'analogo personale delle altre Amministrazioni.1
Art. 9
1. Il personale che, alla data di applicazione del presente decreto, si trovi in missione all'estero, conserva per tutto il quadrimestre successivo il trattamento stabilito a norma delle precedenti disposizioni, se piu' favorevole.
Art. 10
1. Per le missioni all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio in prima classe al personale appartenente ai gruppo A, B, C, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'Amministrazione, che venga ad esso purificato ai fini dell'assegnazione delle diarie di soggiorno.
2. Al rimanente personale civile e militare, inviato in missione all'estero, sono rimborsate le spese di viaggio in seconda classe, fatta eccezione per quello autorizzato a viaggiare in prima classe, in accompagnamento dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, ovvero dei capi di missioni politiche.
Art. 11
1. L'art. 180 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrato con l'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' sostituito dal seguente:
«Il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e il compenso di lire una per chilometro sulle vie ordinarie, ai sensi delle vigenti disposizioni sulle indennita' per spese di viaggio o di soggiorno spetta al personale civile e militare che giusta la classificazione di cui all'allegato I annesso al presente decreto, appartiene ai gradi non inferiori al 10°.
«Nei viaggi per via di mare spetta il rimborso in prima classe al personale di qualsiasi grado dei ruoli appartenenti ai gruppi A e B nonche' al personale di grado non inferiore al 10° dei ruoli inscritti al gruppo C».