Per l'instituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia
Testo vigente
Titolo I. Dell'istituzione e composizione della Corte dei conti.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. E' instituita la Corte dei conti del Regno d'Italia.
Art. 2
1. La Corte ha sede nella citta' capitale del regno; e' divisa in tre sezioni e composta di
Un presidente;
2. Due presidenti di sezione;
3. Dodici consiglieri;
4. Un procuratore generale;
5. Un segretario generale;
6. Venti ragionieri.
7. Il procuratore generale rappresenta presso la Corte il pubblico ministero.1
Art. 3
1. Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono nominati per decreto reale, proposto dal ministro delle finanze dopo deliberazione del consiglio dei ministri.
Art. 4
1. I presidenti e consiglieri della Corte non potranno essere revocati, ne' collocati d'uffizio in riposo, ne' allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.
2. La Commissione e' presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.
3. Il parere della Commissione potra' essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.
Art. 5
1. Le nomine, promozioni e remozioni degli impiegati della Corte e de' suoi uffizi di riscontro e di revisione sono fatte con decreto reale a relazione del ministro delle finanze, sulla proposta della Corte a sezioni riunite.
Art. 6
1. I funzionari indicati nell'art. 2 hanno gli stipendi determinati nella tabella annessa alla presente legge.
2. Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite
per l'amministrazione centrale.
Art. 7
1. La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.
2. Delibera a sezioni riunite nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, e quando il presidente lo reputa opportuno.
Art. 8
1. Per le deliberazioni di ciascuna sezione e' necessario il numero dispari di votanti non minore di cinque.
2. Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite e' necessario il numero dispari di votanti non minore di nove.
3. La Corte e le sezioni deliberano a maggiorita' assoluta di voti.
Art. 9
1. I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori.
2. Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.
3. Il numero dei ragionieri non sara' maggiore di due, nelle singole sezioni, ne' di tre nelle sezioni riunite.
Titolo II. Delle attribuzioni della Corte dei conti.
Art. 10
1. La Corte, in conformita' della legge e dei regolamenti:
2. Fa il riscontro delle spese dello Stato;
3. Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;
4. Vigila perche' sia assicurata la regolarita' della gestione degli agenti dello Stato in denaro ed in materia;
5. Parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;
6. Rivede i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate da leggi e procede al giudizio di quelli che, per qualsiasi motivo, non siano da essa riconosciuti regolari.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 APRILE 1933, N. 255