diritto.io

Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. La Corte dei conti e' divisa in tre Sezioni delle quali una di controllo e due giurisdizionali ed e' composta di:

2. 1 Presidente;

3. 3 Presidenti di sezione;

4. 22 Consiglieri;

5. 1 Procuratore generale;

6. 3 Vice-procura tori generali;

7. 23 Primi referendari;

8. 30 Referendari.

9. Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni.

10. Il procuratore generale ed i vice-procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.

11. Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.

Art. 2

1. Il presidente della Corte dei conti riferisce al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1930, n. 21.

2. Fermo restando il disposto degli articoli 30 e 31 della legge 14 agosto 1862, n. 800, la deliberazione e la relazione di cui all'art. 32 della legge stessa saranno presentate da una delegazione della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e, con modalita' che questi determinera' con suo decreto, trasmesse al Gran Consiglio del Fascismo.

3. La comunicazione prevista dall'art. 20 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sara' fatta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed al Parlamento.

Art. 3

1. Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Per i consiglieri resta fermo il disposto dell'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

3. L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.

4. Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza.

5. Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'articolo 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791.

Art. 4

1. Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte con le norme del regolamento.

2. Con le stesse modalita', ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine.

Art. 5

1. Sono ammessi nella carriera di concetto mediante concorso per titoli ed esame gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, provvisti del prescritto titolo di studio e qualificati ottimi nell'ultimo triennio, i quali abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, ed in entrambi i casi non abbiano superato i trentacinque anni di eta', salvo l'eccezione stabilita a favore degli invalidi di guerra.

2. Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

3. Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed e' assunto per pubblico concorso.

Art. 6

1. La tabella annessa alla presente legge stabilisce il ruolo organico del personale della Corte.

Art. 7

1. Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, che continuera' a svolgersi presso la Corte, e' delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionati ed impiegavi. Un presidente di sezione ne coordina l'azione.

2. Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze su proposta della Corte dei conti a Sezioni riunite potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le Amministrazioni centrali, quando cio' giudicato conveniente per un piu' rapido svolgimento del controllo.

Art. 8

1. Qualora il consigliere delegato al riscontro riconosca contrari alle leggi ed ai regolamenti atti o decreti soggetti a registrazione ricusera' il visto restituendo i provvedimenti al Ministro con nota motivata.

2. Se il Ministro insista, il consigliere, ove non ritenga di poter modificare il suo deliberato, trasmettera' gli atti al presidente della Corte il quale provochera' sul provvedimento la deliberazione della Corte in sezione di controllo.

3. Questa, costituita dal presidente della Corte, che la presiede, dal presidente di sezione e dai consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo, delibera con un numero dispari di votanti non inferiore a sette e le sue deliberazioni sono motivate.

4. Alla discussione possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e della Finanza per quanto la riguardi.

5. Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per cio' che con, cerne la registrazione con riserva.

Art. 9

1. Il rifiuto di registrazione e' assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:

  1. a) di ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od a giudizio della Corte imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'ordine del Ministero che lo ha emesso;

  2. b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

  3. c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.

Art. 10

1. Uno dei consiglieri di cui al primo comma dell'art. 7 e' delegato al riscontro sul debito vitalizio e sulle spese fisse qualunque sia il bilancio cui facciano carico ed a quello sui magazzini dello Stato.

2. Ai servizi relativi a tale riscontro puo' essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento.

Art. 11

1. Fermo restando il disposto dell'art. 13 della legge 14 agosto 1862, n. 800, potra' il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.