Che approva il bilancio di prima previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1878
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sono considerate spese d'ordine ed obbligatorie quelle descritte nel qui unito elenco A.
Art. 3
1. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Torino addi' 23 dicembre 1877.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini.
Depretis.
Gli Stati di prima previsione e gli elenchi A e B annessi alle tre precedenti leggi saranno pubblicati in altro foglio.