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Che provvede alla dotazione della Corona durante il Regno di S.M il Re Umberto I

Testo vigente

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Durante il regno di S. M. il Re Umberto I, la dotazione immobiliare della Corona e' composta degli stabili indicati nell'elenco annesso alla legge 26 agosto 1868, n. 4547, colle successive modificazioni portate dalle leggi 20 maggio 1872, n. 823 (Serie 2ª), 21 maggio 1876, n. 3122, e 31 maggio 1877, n. 3873 (Serie 2ª), e del casino ai Colli, detto La Favorita, con proprieta' annesse, nella provincia di Palermo.

Art. 2

1. La dotazione in beni mobili comprenda le gioie, le perle, le pietre preziose, le statue, i quadri, i medaglioni, le armerie antiche e gli altri oggetti d'arte, le biblioteche, il vasellame, gli oggetti d'oro e d'argento, le biancherie, gli arredi ed effetti mobili d'ogni sorta esistenti negli stabili, i quali compongono la dotazione immobiliare, e sono compresi negli inventari di cui all'articolo seguente.

2. Le raccolte degli oggetti d'arte esistenti nei Reali edifizi conserveranno nelle attuali sedi la loro destinazione all'uso pubblico e al servizio delle arti.

Art. 3

1. Entro due anni dalla data della presente legge saranno completati e ratificati gli inventari tanto dei beni stabili, quanto dei mobili, destinati a far parte della dotazione della Corona.

2. Gli inventari saranno estesi in quattro originali, i quali, debitamente certificati e firmati dal Ministro delle Finanze, saranno consegnati uno alla Corte dei conti, uno al Ministero delle Finanze ed uno all'Amministrazione della dotazione della Corona, per essere conservati nei loro archivi. II quarto esemplare, consegnato al Senato del Regno, rimane a disposizione dei due rami del Parlamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1880.
UMBERTO.
A. MAGLIANI.
Visto - Il Guardasigilli
T. VILLA.