diritto.io

Che dichiara alienabili alcuni boschi e fabbricati ivi descritti

Testo vigente

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Sono dichiarati alienabili, e saranno pero' cancellati dall'elenco annesso alla legge 20 giugno 1871, n. 283, e restituiti dalla Amministrazione forestale al Demanio, i seguenti boschi e fabbricati.

  1. a) Boschi Fagare', Collibert e Colzanelli Guizza di Monfumo, Olme' e San Marco di Campagna, in provincia di Treviso;

  2. b) Boschi di Frassinello e di Bandita d'Annone, in provincia di Venezia;

  3. c) Fabbricato di Paterno con due poderi e rispettivi caseggiati.

Art. 2

1. Sono dichiarati inalienabili i boschi demaniali del Goccano, situati nei comuni di Bono, Bottida, Anela e Bulhi, in provincia di Sassari, il bosco demaniale ex-ademprivile denominato dei Sette Fratelli in Sinnai, provincia di Cagliari, e quello di Umbra-Jacotenente in provincia di Foggia, e saranno percio' amministrati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezza dell'amministrazione forestale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1886.
UMBERTO.
B. Grimaldi.
A. Magliani.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.