Concernente la personalita' giuridica delle Societa' di mutuo soccorso
Testo vigente
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita' di lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o piu' delle seguenti attivita':
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Art. 2
1. Le societa' possono inoltre promuovere attivita' di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
2. Le societa' di mutuo soccorso non possono svolgere attivita' diverse da quelle previste dalla presente legge, ne' possono svolgere attivita' di impresa.
3. Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Societa' nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e patrimoniali.
Art. 3
1. La costituzione della Societa' e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli articoli 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio.
2. Lo statuto deve determinare espressamente:
1) la sede della Societa';
2) i fini pei quali e' costituita;
3) le condizioni e le modalita' di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano;
4) le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;
5) le discipline alla cui osservanza e' condizionata la validita' delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;
6) l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;
7) la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
8) la costituzione della rappresentanza della Societa' in giudizio e fuori;
9) le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della Societa' e le modificazioni dello statuto, semprecche' le medesime non sieno contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
3. Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.
4. E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.
Art. 4
1. La domanda per la registrazione della Societa' sara' presentata alla cancelleria del Tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.
2. Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 91 del codice di Commercio.
3. Adempiute queste formalita', la Societa' ha conseguita la Personalita' giuridica, e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.
4. I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non sieno compiute le stesse formalita' prescritte per la prima costituzione.
Art. 5
1. Gli amministratori di una Societa' debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa.
2. Essi sono mandatari temporanei revocabili, senz'obbligo di dar cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti.
3. Essi sono personalmente e solidalmente responsabili: dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;
4. della verita' dei fatti esposti nei resoconti sociali;
5. della piena osservanza degli statuti sociali;
6. Tale responsabilita' per gli atti di omissioni degli amministratori, non ricadra' sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.
7. Non sara' responsabile nemmeno quell'amministratore che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilita' scaturisce.
8. Oltre alla responsabilita' civile, gli amministratori, direttori o sindaci o liquidatori della Societa' di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi, sulle condizioni della Societa', o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali, od in relazioni rivolte all' assemblea generale od al Tribunale saranno puniti colla pena di L. 100 salvo le maggiori stabilite dal codice penale.
Art. 6
1. Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarita' nell' adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle Societa' di mutuo soccorso, registrate in conformita' di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli inscritti nella Societa', possono denunciare i fatti al Tribunale civile.
2. Questo, ove trovi fondata l'accusa, provvedera' in conformita' al disposto dell'articolo 153 del Codice di commercio, meno per la cauzione dei richiedenti.
Art. 7
1. Qualora una Societa' di muto soccorso contravvenisse all' articolo 2 della presente legge, il Tribunale civile, sulla istanza del Pubblico Ministero o di alcuno dei soci, inviera' a conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni.
2. Decorso inutilmente questo termine, il Tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della Societa', ordinera' la radiazione della stessa dal registro delle Societa' legalmente costituite.
Art. 8
1. I lasciti o le donazioni che una Societa' avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuita', saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformita' della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
2. Se la Societa' fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalita' giuridica, si applicheranno, a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere pie.
3. In caso di liquidazione o di perdita della natura di societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.23
Art. 9
Le Societa' di mutuo soccorso registrate in conformita' alla presente legge, godono:
1. L'esenzione dalle tasse di bollo e registro conferita alle Societa' cooperative dall'art. 228 del Codice di commercio;
2. La esenzione dalla tassa sulle assicurazioni e dall'imposta di ricchezza mobile come all'articolo 8 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021;
3. La parificazione alle Opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo, e registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi;
4. La esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle Societa' ai soci.
Art. 10
1. Le Societa' registrate, dovranno trasmettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo del sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei propri statati e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso Ministero le notizie statistiche che fossero ad esse domandate.
Art. 11
1. Le Societa' di mutuo soccorso gia' esistenti al momento della promulgazione della presente e gia' erette in Corpo morale per ottenere la registrazione e i vantaggi da essa conseguenti, dovranno farne domanda, riformando, se occorre, il proprio statuto in conformita' dell'articolo 3 di questa legge.