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Sulle Opere Pie

Testo vigente

Art. 11

1. Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carita' o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:34

  1. a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge stessa;

  2. b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorita' politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;

  3. c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carita' o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarita' che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

  4. d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

2. Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

  1. e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

3. Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carita'.

4. Essi possono inoltre far parte di Comitati di erogazione di assistenza, che le Congregazioni di carita' abbiano istituiti, ed anche delle Congregazioni stesse nei casi contemplati negli ultimi tre capoversi dell'art. 5.

Art. 13

1. Incorre in una penalita' pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, salvo l'applicazione del codice penale, quando siavi reato:

  1. 1° colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilita' stabilito nell'articolo 11 e da esso conosciuto, assuma lo ufficio;

  2. 2° colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo di incompatibilita' sia sopraggiunto e gli sia noto; compiendo atti che non sieno di mera conservazione o di stretta necessita'; ovvero ritardando volontariamente le consegne.

2. Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilita' la denunzio' o ne propose il dubbio; ovvero se la esistenza dell'incompatibilita' fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della congregazione, del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalita', sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio la incompatibilita' sia stata dalle autorita' superiori dichiarata esistente.

Art. 14

1. Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

2. Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carita' sono mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.

Art. 15

1. Chi fa parte della congregazione di carita' o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non puo' intervenire a discussioni o deliberazioni, ne' puo' prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.34

2. Non puo' inoltre concorrere, direttamente ne' indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto; salvo che si tratti di locazioni ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.34

Art. 16

1. La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura o di altra autorita' politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa, ed al sindaco del comune.

Art. 17

1. I contravventori agli art. 15 e 16 incorrono in una penalita' pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la congregazione di carita' o di amministratore di altra istituzione di beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.

2. L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto.

3. Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullita', puo' farla valere o dedurla l'autorita' politica.

Dell'amministrazione e contabilità.

Art. 18

1. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.34

Art. 19

1. Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni e' data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 20

1. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo.

2. Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per circostanze sopravvenute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, dev'essere sottoposta all'approvazione tutoria.

3. In ogni Provincia le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda classe debbono essere distribuite in tre gruppi, a cura del Prefetto, il quale stabilisce, per ciascuno dei gruppi, l'anno iniziale del bilancio triennale, a decorrere dal 1925.34

Art. 21

1. Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.

2. I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

3. Qualora il conto non sia presentato entro tale termine il Prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da L. 1000 a L. 10,000 da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal Prefetto stesso.

4. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto e' deferito al Prefetto che lo esegue per mezzo di apposito Commissario in sostituzione dell'amministrazione. Il Commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.

5. Della deliberazione dell'amministrazione o del Commissario sul conto e' data notizia al contabile in quanto porti variazioni al carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro 30 giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli atti ed i documenti che vi si riferiscono.

6. Contemporaneamente il presidente della istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta, deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonche' qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.

7. Trascorso il termine suindicato il conto e' trasmesso allo ufficio di Prefettura con i documenti giustificativi della entrata e della spesa ed e' sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate.10

8. La decisione del Consiglio di prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa e' ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorche' non abbia previamente reclamato al Consiglio di prefettura.10

9. Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura, ai sensi del comma precedente.10

Art. 22

1. La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.

2. Solo in vista di circostanze eccezionali, il Sottoprefetto puo' autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovra' corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.

3. I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.

4. Le deliberazioni relative ai servizi di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggette all'approvazione del Sottoprefetto.34

Art. 23

1. Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio pestali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

2. Ai depositi nelle casse postali di risparmio non e' applicabile il disposto degli art. 4 e 6 della legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 3ª).

Art. 24

1. Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.34

2. Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale e' regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.

Art. 25

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. E' derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.34

2. Con autorizzazione della giunta provinciale amministrativa puo' essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.

3. Il prefetto puo' intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze gia' pronunciate in tale materia.

Art. 26

1. Le alienazioni, locazioni od altri simili contratti e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre L. 3000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre L. 1000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullita', all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.8

2. Il Sottoprefetto puo' consentire con provvedimento motivato la trattativa o la licitazione privata, o altre forme di contrattazione.34

Art. 27

1. I beni immobili delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.34

2. Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

Art. 28

1. Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

2. Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verra' determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.

3. Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilita' di tale impiego.

Art. 29

1. Quando gli amministratori e gl'impiegati di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorche' non vi siano gli estremi di reato, abbiano recato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorita' di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

2. Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, ne' quelle degli amministratori o degli impiegati ma servono per ottenere dall'autorita' giudiziaria provvedimenti conservativi e valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in Camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

3. La domanda pei provvedimenti conservativi e per la omologazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonche' l'azione giudiziaria di responsabilita', quando e' preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, puo' essere promossa dall'autorita' di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorita' medesima, non vi adempia.34

Art. 30

1. Le cause di responsabilita' dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari.34

2. Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratti impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati ed approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio ed in solido.

3. Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilita' di cui al comma precedente:

  1. a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

  2. b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;

  3. c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorche' le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.

4. Alla stessa responsabilita' soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori, s'inserisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e cio' senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

5. Le cause di responsabilita' di cui ai precedenti commi potranno essere iniziate di ufficio o su richiesta dell'autorita' di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto.10

Art. 31

1. Le congregazioni di carita' e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.34

2. Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carita' e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facolta' di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza.34

3. Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, e' obbligatorio il pubblico concorso.34

4. A parita' di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che gia' prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti e che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di eta' prescritti dal bando.

5. In caso di dissenso, il Sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facolta' possano essere esercitate.34