Che concerne la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie
Testo vigente
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. La somma da stanziare per sussidio dello Stato nella costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, in base all'art. 9 della legge 30 agosto 1868 n. 4613, e' fissata in lire 962,500 per l'esercizio 1891-1892 e in lire 1,500,000 per i tre esercizi successivi.
Art. 2
1. E' abrogato l'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 20 luglio 1890 n. 7009 (serie 3ยช).
Art. 3
1. L'esecuzione d'ufficio, a termini degli articoli 14 e 15 della legge 30 agosto 1868 n. 4613, non potra' decretarsi se non sentito il Consiglio di Stato, e nei soli casi di strade che si trovino in costruzione alla pubblicazione della presente legge, ovvero per quelle necessarie per congiungere comuni privi di qualunque comunicazione anche indiretta con i rispettivi capoluoghi di circondario e di mandamento, con stazioni ferroviarie, con porti marittimi o con importanti scali lacuali e fluviali.
Art. 4
1. Le strade obbligatorie nei comuni alpestri, possono essere sostituite da strade mulattiere e concorrere al sussidio.
2. La sostituzione sara' consentita quando vi siano gravi difficolta' di esecuzione di una strada rotabile a sezione e pendenze normali, e sia consigliata dalle condizioni finanziare dei comuni e dall'esiguita' degli interessi economici da servire.
Art. 5
1. E' abrogata qualunque disposizione contraria alla presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1892.
UMBERTO.
Genala.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.