Che aggiunge una disposizione come prima parte dell'art. 2 della legge 19 luglio 1894, n. 338
Testo vigente
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. unico
1. Come prima parte dell'art. 2 della legge 19 luglio 1894, n. 338, viene aggiunta la disposizione seguente:
«Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 potranno, per espressa deliberazione delle amministrazioni comunali, essere applicate cosi' per la costruzione e sistemazione come per la manutenzione delle strade comunali che cadono sotto la disposizione dell'art. 39 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato F.»
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1895.
UMBERTO.
G. Saracco.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.