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Circa le strade comunali obbligatorie, costruite od in costruzione

Testo vigente

UBMERTO I.
per grazia di Dio e volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 2

1. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 potranno, per espressa deliberazione delle amministrazioni comunali, essere applicate cosi' per la costruzione e sistemazione come per la manutenzione delle strade comunali che cadono sotto la disposizione dell'art. 39 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato F.

2. Il regolamento per l'attuazione delle prestazioni d'opera, deliberato dai Consigli comunali, sara' approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 3

1. Rimangono fermi gli impegni dello Stato verso i comuni per le strade comunali obbligatorie, costrutte od in costruzione, e per quelle per le quali siano indette o deliberate le aste entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4

1. In relazione e per l'adempimento di tali impegni verra' annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici la somma di L. 1,500,000, la quale per L. 1,420,000 sara' destinata al pagamento rateale dei sussidi dovuti ai comuni, liquidati o da liquidarsi.

2. Le rimanenti 80,000 lire saranno destinate a far fronte alle spese di cui e' cenno ai numeri 265, 266, 267, 268, del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1894-95.

3. Cessando le spese di cui nel precedente alinea, la somma che man mano restera' disponibile sara' aggiunta al fondo destinato al pagamento rateale dei sussidi.2

Art. 5

1. Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, i prefetti compileranno, attenendosi alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero dei Lavori Pubblici, il resoconto del fondo speciale di cui all' articolo 2° della legge 30 agosto 1868 n. 4613, e dei fondi straordinari, distinguendo i comuni nelle seguenti categorie:

  1. a) Comuni pei quali non fu costrutta alcuna strada obbligatoria;

  2. b) Comuni pei quali le strade obbligatorie furono costruite d' ufficio, si trovino o no compiute;

  3. c) Comuni pei quali le strade obbligatorie furono costrutte per iniziativa dei comuni stessi, si trovino o no compiute.

2. Nel resoconto sara' data dettagliata dimostrazione del modo con cui il fondo speciale ed eventualmente i fondi straordinari furono amministrati e spesi, giustificando con gli opportuni documenti, tanto le partite dell'entrata, quanto quelle della spesa.

3. Del resoconto un esemplare sara' trasmesso ai comuni interessati; un'altro al Ministero dei Lavori Pubblici.

4. Contemporaneamente i Prefetti metteranno a disposizione dei comuni le somme di loro spettanza, le quali saranno destinate ad opere di pubblica utilita' od impiegate in estinzione di debiti.

5. Il Ministero dei Lavori Pubblici, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presentera' sui resoconti dettagliata relazione al Parlamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1894.
UMBERTO.
SARACCO.
Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI