diritto.io

Che approva i provvedimenti finanziari

Testo vigente

Allegato E

Allegato E all'articolo 2.
Legge riguardante la tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 1

1. E' imposta a favore dello Stato una tassa sui fiammiferi fabbricati nel Regno ed una sopratassa su quelli importati dall'estero, nella misura di un centesimo di lira ogni 30 fiammiferi di cera oppure di legno o d'altra materia fini, cioe' parafinati, stearinati, ecc. e nella stessa misura ogni 3 fiammiferi di cera detti ascendiscala, ed ogni 60 di legno o d'altra materia, comuni, cioe' solforati.

2. I fiammiferi con due capocchie accensibili pagano doppia tassa. Non sono soggetti a tassa i fiammiferi esportati all'estero.85

Art. 2

1. Sono considerati come fiammiferi e percio' sottoposti alle disposizioni di questa legge i bastoncini, i fuscelli e le listerelle di qualunque materia, preparati in modo da accendersi o produrre fuoco per sfregamento o per contatto con altra materia che non sia in combustione.

2. Le dimensioni dei fiammiferi destinati al consumo nel Regno non devono essere maggiori delle seguenti:

  1. 1) lunghezza mm. 35 e diametro mm. 2 pei bastoncini di cera;

  2. 2) lunghezza mm. 55, diametro o lati mm. 4 pei fuscelli di legno o d'altra materia;

  3. 3) lunghezza mm. 60 e diametro mm. 6 per gli ascendiscala;

  4. 4) lunghezza mm. 45 e lati mm. 1 X 6 per le listerelle di carta, di tela o d'altra materia.85

Art. 3

1. Chiunque fabbrichi fiammiferi deve essere in possesso di licenza d'esercizio, soggetta alla tassa di L. 10 per la produzione esclusiva di quelli di legno o d'altra materia solforati, e di L. 20 per la produzione dei fiammiferi di ogni altra specie.

2. Le fabbriche sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, la quale puo' richiedere, in qualunque momento, l'esecuzione delle opere stimate necessarie all'efficace esercizio della vigilanza stessa.

3. I prodotti, appena ultimati, devono essere immessi e custoditi in apposito e distinto magazzino, secondo che sono destinati all'estero, oppure all'interno, ed a tali magazzini sono applicabili tutte le disposizioni della legge doganale per i magazzini di proprieta' privata, escluso l'obbligo della cauzione.

4. I fabbricanti sono obbligati a tenere, per ogni magazzino, un registro di carico e scarico, che ponga in evidenza il movimento giornaliero dei fiammiferi.

5. Il trasporto dalla fabbrica al confine dei fiammiferi destinati all'estero e' vincolato a bolletta di cauzione ed a certificato di scarico, osservate le norme relative della legge doganale.

6. Per l'esercizio della vigilanza permanente i fabbricanti dovranno mettere gratuitamente a disposizione della finanza un locale nelle condizioni che saranno determinate dal Regolamento.85

Art. 4

1. I fiammiferi impostati dall'estero o fabbricati all'interno, non si possono mettere in vendita se non entro involucri, ossia scatole, bossoli, buste, pacchetti od astucci che portino impressa l'indicazione della fabbrica e siano chiusi con apposita marca, di valore corrispondente alla tassa dovuta sul numero dei fiammiferi in essi contenuti. Questo numero dovra' mantenersi nei limiti:

  1. 1) di 30 e di 3 o di un multiplo di 30 e di 3, rispettivamente fino a 360 ed a 30 per i fiammiferi di cera e di legno o d'altra materia fini, e per quelli di cera detti ascendiscala;

  2. 2) di 60 o di un multiplo di 60 fino a 360, per quelli di legno o d'altra materia, comuni, cioe' solforati.

2. Sul numero massimo dei fiammiferi stabilito come sopra per ciascun involucro e' tollerata una eccedenza compresa fra 1 e 12 per cento.

3. Con decreto Reale, in quanto le esigenze generali del consumo lo richiedano, potra' essere consentito che siano posti in vendita involucri contenenti un numero di fiammiferi frazionario delle unita' e dei multipli summentovati.

4. Le marche, ossia contrassegni della tassa pagata, saranno distribuite dagli uffici del registro, e l'applicazione di esse agli involucri sara' fatta a cura e spese dei fabbricanti e degli importatori.617785

Art. 5

1. Ai fabbricanti sara' concessa una dotazione a fido di marche in misura corrispondente ai bisogni della lavorazione per un periodo massimo di quaranta giorni, a condizione:

  1. a) che depositino i fiammiferi prodotti in detto periodo di tempo nel magazzino di cui al terzo comma dell'art. 3;

  2. b) che non facciano alcuna estrazione di fiammiferi dal magazzino ora mentovato senza il preventivo pagamento dell'importo di tassa rappresentato dalle marche applicate agli involucri che vogliono estrarre o senza reintegrare la dotazione coll'acquisto di nuove marche.

2. In caso di cessazione dell'esercizio o di cessione della fabbrica, l'ammontare delle marche concesse a fido dovra' essere versato, entro tre giorni, all'ufficio del registro ed in difetto di pagamento la Finanza potra' procedere in via esecutiva.85

Art. 6

1. Potra' essere consentita la estrazione dei fiammiferi dal magazzino sotto vincolo della finanza, senza soddisfare alla condizione di cui alla lettera b dell'articolo precedente, sempreche' il fabbricante guarentisca il fido con deposito, presso la Sezione di Tesoreria provinciale, di rendita pubblica o di numerario, o con cauzione da prestarsi nei modi che saranno determinati dal regolamento.

2. Pero' dopo la scadenza dei quaranta giorni e poi di sei in sei mesi la Finanza accertera' come abbia proceduto la fabbricazione, ed ove risulti che proporzionalmente al tempo essa e' stata minore del 10 per cento di quella presa per base nella determinazione del fido, ridurra' questo in corrispondenza alla diminuita fabbricazione.

3. Qualora il fabbricante, entro 15 giorni dall'invito, non paghi la differenza, la Finanza agira' sulla cauzione.

4. Il fabbricante potra' richiedere invece un corrispondente aumento di fido, qualora risulti una fabbricazione che ecceda del 10 per cento quella che ha servito di base nella determinazione del fido concesso.85

Art. 7

1. I fabbricanti saranno indennizzati delle perdite loro cagionate:

  1. a) dal deterioramento di marche nel corso delle lavorazioni, accertato dagli agenti di vigilanza;

  2. b) dalla distruzione di marche per causa di forza maggiore, quando questa sia accertata in modo irrefragabile;

  3. c) dalla distruzione di marche in conseguenza di incendio fortuito durante la giacenza dei prodotti nel deposito vincolato alla finanza.

2. Il detto indennizzo rimane prescritto, quando non venga domandato dal fabbricante nel termine di due anni dalla data del verbale di accertamento.85

Art. 8

1. I fiammiferi, nonche' il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nella fabbrica, guarentiscono la finanza dei suoi crediti a preferenza di ogni altro creditore.

2. Sono applicabili alla riscossione di questi crediti le disposizioni della legge 26 agosto 1868 n. 4548.

3. I crediti dipendenti da erronee liquidazioni di tassa si prescrivono entro due anni tanto per la Finanza quanto pei fabbricanti, eccettuati i casi di frode.85

Art. 9

1. Per le visite degli Agenti governativi alle fabbriche di fuscelli o d'altro per ricavarne fiammiferi, alle fabbriche di fiammiferi, ed ovunque se ne eserciti la vendita, e per le relative perquisizioni domiciliari, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 21 della legge sulle polveri piriche ed altri prodotti esplodenti del 14 luglio 1891, n. 682.85

Art. 10

1. La fabbricazione clandestina di fiammiferi e' punita con una multa fissa di lire mille e con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa sui fiammiferi preparati e su quelli in corso di preparazione o che si sarebbero potuti preparare colle materie prime rinvenute. Tale fabbricazione e' legalmente provata anche dalla sola presenza in un luogo qualunque di alcuna delle materie prime e di parte degli apparecchi atti alla preparazione di fiammiferi.

2. Sono considerati di contrabbando i fiammiferi trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite da questa legge e dal relativo regolamento, ed i contravventori saranno puniti con una multa variabile dal doppio al decuplo della sopratassa e del dazio doganale sul peso lordo dei fiammiferi stessi. Pero', se la multa cosi' determinata risultasse inferiore a lire duecento, sara' ritenuta in questa somma.

3. In ambedue i suddetti casi sono soggetti a confisca tanto i fiammiferi, ultimati e non ultimati, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

4. Ai contraffattori di punzoni e di marche, a chi ne fa uso, ne vende o ne detiene sono applicabili le pene stabilite dal Capo II, titolo VI, libro 2° del codice penale.

5. A chi fa doppio uso di marche o di involucri con marche, ed a chi vende o detiene marche usate od involucri con marche usate, e' applicabile la multa di lire venti per ogni marca od involucro.

6. A chi vende fiammiferi in involucri aperti mediante rottura o distacco totale o parziale della marca, e' applicabile la multa di lire cinque per ogni involucro, e tutti i fiammiferi trasportati od esistenti nell'esercizio sono posti sotto sequestro, a garanzia delle tasse, multe e spese dovute dal contravventore.

7. Ogni altra azione, mediante la quale si sottraggono o si tenti di sottrarre i fiammiferi al pagamento della tassa di fabbricazione, e' punita con una multa fissa di lire quattrocento e con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa che si sarebbe frodata.

8. Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni di legge o di regolamento e' punita con una multa variabile da 10 a 100 lire. In caso di recidivita' tutte le multe anzidette sono raddoppiate.10151885

Art. 11

1. I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori, e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

2. L'Amministrazione provvedera' alla vendita od alla distruzione dei fiammiferi, del fosforo e delle altre materie prime sequestrate, qualora riconosca essere difficile oppure dispendioso o pericoloso il trasportarli o custodirli.

3. Il prezzo, che fosse ottenuto dalla vendita, sara' dato al contravventore qualora non sia pronunciata la confisca, e qualora i fiammiferi e le materie prime fossero stati distrutti, ne' sara' pagato al contravventore il prezzo indicato dalla Camera di Commercio.

4. In ogni caso, e purche' la contravvenzione non cada sotto la sanzione del codice penale, prima che il giudice ordinario abbia pronunciata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore puo' chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa, dall'Intendenza di finanza della Provincia, la quale decidera' senza limite di somma anche per cio' che riguarda la confisca e le spese.

5. L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in due anni. Una nuova contravvenzione od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

6. La ripartizione delle somme riscosse per multe si fa secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Pero' il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'Erario.85