Col quale, a decorrere dal 1° giugno 1923, e' abolito il monopolio dei fiammiferi ed e' istituita in sua vece una imposta di produzione
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Visto l'art. 2 del D. L. 3 luglio 1921, n. 848, nella parte riguardante l'abolizione del monopolio di vendita dei fiammiferi istituito col D. L. 31 agosto 1916, n. 1090, allegato E, e la sua sostituzione con una imposta di fabbricazione; Ritenuto che, a termini dello stesso art. 2, occorre disciplinare con nuovo provvedimento l'applicazione della imposta di fabbricazione e determinarne anche la data di attuazione; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:
1. A decorrere dal 1° giugno 1923 e' abolito il monopolio di vendita dei fiammiferi disposto col decreto-legge 31 agosto 1916, n. 1090, allegato E ed e' istituita in sua vece una imposta di fabbricazione sui fiammiferi di cera e di legno (parafinati o solforati) nella misura seguente:
2. Pei fiammiferi di cera:
1) in scatole di 100 fiammiferi ognuna cent. 20 (venti).
3. Pei fiammiferi di legno parafinati:
1) in scatole da 50 fiammiferi ognuna cent. 10 (dieci);
2) in scatole da 200 fiammiferi ognuna (da camera) cent. 60 (sessanta);
3) in scatole da 30 fiammiferi ognuna (controvento) cent. 40 (quaranta);
4) in scatole da 28 fiammiferi ognuna (minerva) centesimi 15 (quindici).
4. Pei fiammiferi di legno solferati:
1) in buste o astucci da 100 fiammiferi cent. 10 (dieci).3
5. Ove i condizionamenti suindicati fossero modificati, col consenso del Ministero delle finanze, sara' variata in corrispondenza la misura della imposta da pagarsi allo Stato.
Art. 2
1. La riscossione dell'imposta di fabbricazione dei fiammiferi si effettua in base al quantitativo di essi estratto dal Magazzino di ciascuna fabbrica.
1. E' costituito un Consorzio fra le fabbriche di fiammiferi seguenti:
2. S. A. Fabbriche riunite di fiammiferi di Milano, per le sue fabbriche;
3. gia' Boschiero e Gastaldi di Asti;
4. gia' Schiavoni o Ponzelli di Iesi;
5. gia' L. Pizzoli e figli di Bologna;
6. gia' fratelli Taddei di Fucecehio;
7. gia' G. De Medici e C. di Magenta (Ponte Nuovo);
8. gia' fabbrica Italiana fiammiferi di Napoli;
9. gia' L. De Antoni e C. di Este;
10. gia' Societa' Anonima Umbra di Perugia;
11. gia' Abbona e Romagna di Moncalieri;
12. gia' A. Dellacha di Moncalieri;
13. gia' L. Demadei di Piobesi Torinese;
14. gia' L. Paschiera e C. di Venezia.
15. S. A. Unione industrie fiammiferi di Milano per le sue fabbriche. gia' fratelli Terioli di Bari;
16. gia' Nicola Mele di Bari;
17. gia' eredi Papa di Lonato;
18. gia' G. Remonda di Carignano;
19. gia' G. Remonda di Carmagnola;
20. Santini Vittorio di Viterbo;
21. Fabiani Arturo di Fondi;
22. Brambilla e Pascucci di Gualdo Tadine;
23. Antinucci Amram di Belfiore;
24. Palma Prati di Rubiera;
25. Fratelli Macii di Empoli;
26. Lambertucci Fortunato di Colle Vai D'Elsa.
27. Papetti Pietro di Veroli.
28. Listanti Francesco di Rieti.
29. Glionna Carlo di Spinazzola.
30. Pascucci e Rasponi di Gambettola.
31. Rasponi Calisto di Rimini.
32. Fiaschi Antelmo di Sarteano.
33. Duca Ernesto di Chiaravalle.
34. Labellarte Vitantonio di Valenzano.
35. Massari Francesco di Bari.
36. Marsiglia Vincenzo di Benevento.
37. Ardillo Pasquale di Valenzano.
38. Baldani e Carnaroli di Fano.
39. Perlingieri Raffaele di Benevento.
40. Gentili Umberto di Macerata.
41. Pandolfi Antonio di Pontedera.
42. Rosselli Ugo di Empoli.
43. S. A. Maddalena Coccolo di Udine.
44. Machella Romeo di Macerata.
45. Ceschini Pietro di Pausula.
46. Comandini Filippo di Cesena.
47. Mastroserio Donato di Valenzano.
48. Labellarte Fratelli di Valenzano.
49. Gigliobianco e C. di Carbonara.
50. Losacco Nicola di Bari.
51. Massari Giuseppe di Bari.
52. Coltorti e Bisacca di Foligno.
53. Sorgato Fortunato di Reggio Emilia.
54. De Nigris Giuseppe di Benevento.
55. Massari Enrico di Benevento.
56. Borrelli Giovanni di Benevento.
57. Taccini Fratelli di Livorno.
58. Lap Guido di S. Croce sull'Arno.
59. Cavuoto Pasquale di Montesarchio.
60. De Vincenzo Nicola di Valenzano.
61. Tomaselli Pasquale di Nola.
62. Morandi e C. di Castelfranco Emilia.
63. Societa' in accomandita semplice F. Lavaggi e Figlio per le sue fabbriche gia' Barbanotti e Palazzi di Casalmonferrato, F.lli Lavaggi di Trofarello.
64. Societa' in accomandita semplice «L'Alpina» di Torino, per fa sua fabbrica di S. Benigno Canavese.
65. Racchia Angelo di Verona.
66. Bresciani Adele di Verona.
67. Faraci Filippo di Mazzarino.
68. Societa' anonima Fiammiferi di Torino (S. A. F. T.) per la sua fabbrica di Torino.
69. Faldetta Sita di Calogero di Canicatti'.
70. Delfo Salvatore di Palermo.
71. Santonocito Emanuele di Palermo.
72. Sabatini Maria vedova Dolfi di Borgo S. Lorenzo. «Libia» Eredi Vivante di Teramo.12812
73. A tale Consorzio e' andata la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi occorrenti pel consumo nel Regno; esso funzionera' con le norme stabilite dalla convenzione annessa al presente decreto e che ne costituisce parte integrale.9
Art. 4
1. E' stabilito un apposito tipo di marca contrassegno governativa da applicarsi, a cura delle singole fabbriche, su ogni specie di condizionamenti di fiammiferi (scatole, buste, astucci, ecc.).
2. Le caratteristiche di tale contrassegno saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze.
3. La mancanza della marca contrassegno sugli involucri dei fiammiferi costituisce contrabbando e sara' punita con una multa fissa di lire mille e con una multa proporzionale dal doppio al decuplo della imposta dovuta per ogni involucro sprovvisto di contrassegno.
Art. 5
1. Al Consorzio di cui al precedente art. 3 sara' consegnato un quantitativo di marche contrassegno in misura corrispondente ai bisogni della lavorazione delle fabbriche consorziate.
2. Dell'uso di tali marche sara' dal Consorzio reso conto mensilmente.
3. Il Consorzio, sotto la sua assoluta responsabilita', provvedera' alla distribuzione dalle marche alle singole fabbriche.
4. Il Consorzio, a garanzia degli obblighi assunti, dovra' prestare una cauzione in rendita italiana, o in altri titoli garantiti dallo Stato, nella misura che e' stabilita dalla unita convenzione.
1. I prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi di qualsiasi tipo e qualita' saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze in base a proposta di un'apposita Commissione di cui fara' parte anche un rappresentante del Consorzio.
2. La determinazione dei prezzi di vendita al pubblico e la revisione della misura dell'imposta di fabbricazione saranno fatte ogni due anni dalla data del presente decreto.6
Art. 7
1. Per ogni quantita' di fiammiferi importata e' dovuta oltre al dazio di confine, una sopratassa in misura pari alla imposta di fabbricazione stabilita dall'art. 1 del presente decreto.
Art. 8
1. Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto.
2. Resta altresi' in vigore la disposizione dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1916, n. 1771, riguardante il dazio comunale sui fiammiferi: Il Consorzio assumera' a suo carico il canone annuo che per tale titolo e' corrisposto attualmente dallo Stato a ciascun Comune.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 marzo 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI DE STEFANI. Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.