Sulla sistemazione della zona monumentale di Roma
Testo vigente
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il piano per la sistemazione della zona monumentale di Roma e l'elenco delle proprieta' soggette ad espropriazione, quali furono stabiliti dalla legge 7 luglio 1889, n. 6211, e dagli allegati alla legge medesima, vengono sostituiti dal piano d'esecuzione e dall'elenco che sono allegati alla presente legge.
Art. 2
1. La suddetta zona e' determinata dai seguenti limiti:
a) il lato ovest della via di S. Teodoro (linea A¹ B¹ C¹ D¹);
b) il perimetro del Foro Romano, compresa l'area limitata dalle vie Bonella, Salara Vecchia, in Miranda, e Alessandrina, fino all'angolo nord della basilica di Costantino (linea D E FG H H¹);
c) la linea che da quest'angolo, traversando dietro la detta basilica, raggiunge l'origine del ramo ovest della via della Polveriera (H¹ K);
d) la parte del colle Oppio e delle Terme di Tito e Trajano, che e' limitata dal perimetro delle proprieta' demaniali e comunali, fino a raggiungere il ramo est della via della Polveriera (K L M N O¹ O¹¹ (P¹ Q¹ R);
e) il lato est del piazzale dell'Anfiteatro Flavio, e i due lati del Claudium, che confinano coll'Orto botanico (R S T¹ U¹);
f) il piazzale dei Santi Giovanni e Paolo, parte del clivo di Scauro, e la linea di confine tra la villa Hoffmann, gia' Mattei, e la proprieta' comunale di S. Gregorio (U¹ V¹ X Y Z);
g) la linea che divide le aree di proprieta' Jonni e Lepori (Z Z¹);
h) la linea che segue il lato nord-est della via di Porta S.
Sebastiano, oltrepassando di metri 80 lo sbocco della via della Ferratella (Z¹ a¹);i) la linea che, traversando la via di Porta S. Sebastiano, segue il perimetro delle Terme Antoniniane, compresovi il viale di rispetto, fino all'angolo nord-ovest del viale medesimo (a¹ b¹ d¹ e¹ f);
k) la linea che dal suddetto angolo, seguendo la via Aventina, e quindi un tratto della via Porta S. Paolo, raggiunge l'angolo sud del Circo Massimo f, f¹ g¹ h¹);
l) la linea che da quest'angolo segue il lato sud-ovest del Circo per la lunghezza di metri 120, e quindi traversa normalmente l'area del Circo stesso fino a raggiungere la via dei Cerchi (h¹ i k);
m) la linea che segue il lato nord-ovest della via de' Cerchi, fino all'angolo del pastificio Pantanella, e traversando la piazza dei Cerchi raggiunge il punto d'origine del perimetro (k l A¹).
Art. 3
1. Per la esecuzione del piano di che nei precedenti articoli e' autorizzata la spesa di lire 1,800,000.
2. Nel bilancio dell'Istruzione Pubblica, per l'esercizio corrente 1898-99, sara' iscritta la prima rata di quella spesa in lire 200,000.
3. Il bilancio dell'Entrata registrera' nell'esercizio medesimo la corrispondente rata di concorso del Comune di Roma in lire 100,000 e il contributo dei proprietari di beni confinanti e contigui ai termini dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1887, n. 4730.
4. Le residue somme di spesa e di concorso saranno ripartite ed iscritte negli esercizi successivi con la legge del bilancio.
Art. 4
Art. 5
1. Per le altre proprieta' vincolate dalla legge 7 luglio 1889, e non comprese nel piano e nell'elenco uniti alla presente legge, si applichera' il R. decreto 8 marzo 1883, che dichiaro' opera di pubblica utilita' il piano regolatore edilizio e di ampliamento della citta' di Roma, contemplato nella legge 14 maggio 1881, n. 209.
Art. 6
1. Sono abrogate le disposizioni delle leggi 14 luglio 1887, n. 4730, e 7 luglio 1889, n. 6211, in quanto sieno contrarie alla presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1898.
UMBERTO.
G. Baccelli.
Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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N. B. Gli Allegati sono integralmente inseriti nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo.