Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'acquedotto pugliese
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il Governo del Re e' autorizzato ad accordare, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'acquedotto pugliese nei modi ed alle condizioni stabilite dalla legge 26 giugno 1902, n. 245, con l'obbligo di aprire l'esercizio dell'acquedotto intero non piu' tardi del 31 dicembre 1920, e con la seguente modificazione al primo comma dell'art. 3 della legge stessa.
2. Il pagamento delle annualita' del concorso dello Stato e delle provincie al concessionario incomincera' durante la costruzione, e sara' fatto a misura dell'avanzamento dei lavori e nei limiti delle somme stanziate in bilancio ai termini dell'art. 2 della presente legge.
3. Il Govero del Re e' pure autorizzato a modificare le disposizioni del regolamento e del capitolato per l'esecuzione della citata legge 26 giugno 1902 (approvati con R. decreto 5 aprile 1903, n. 214).
Art. 2
1. La somma di L. 125,000,000 autorizzata con l'art. 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245, sara' inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici, ripartita come segue:
1) un milione di lire per ciascuno dei due esercizi 1903-904 e 1904-905;
2) tre milioni di lire per ciascuno dei tre esercizi successivi;
3) lire sette milioni per anno nei dodici esercizi dal 1908-909 al 1919-20;
4) e annue lire sette milioni e mezzo nei quattro esercizi dal 1920-21 al 1923-24.
Art. 3
1. Nel caso che, per mancanza di aspiranti, non possa aver luogo la concessione di cui all'articolo 1, la somma di L. 125,000,000 ripartita nel modo indicato nell'articolo 2, sara' impiegata nella costruzione dell'acquedotto, escluse le opere di canalizzazione negli abitati, alle quali sara' provveduto a spese dei comuni che intendono eseguirle.
2. Per sopperire a tali spese potranno essere concessi ai comuni, dalla Cassa dei depositi e prestiti, mutui all'interesse del 2 e mezzo per cento. La differenza tra questo saggio e il saggio normale sara' sostenuta dal bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.
3. Sara' poi provveduto a quanto occorre per l'esercizio dell'acquedotto, e per la manutenzione e le riparazioni ordinarie e straordinarie, con altra legge, nella quale sara' pure stabilito con quali norme l'apertura all'esercizio potra' aver luogo parzialmente per provincia.
4. L'intero acquedotto sara' aperto all'esercizio non piu' tardi del 31 dicembre 1920.
Art. 4
1. L'acquedotto dovra' constare di un canale principale in muratura capace di derivare non meno di quattro metri cubi di acqua al minuto secondo, distribuendoli alle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce, mediante diramazioni e canali secondari, atti a fornire non meno di 40 a 90 litri al giorno per abitante, secondo l'importanza dei comuni, e giusta le categorie da stabilirsi nella legge di cui al precedente art. 3.
2. Alla costruzione dell'acquedotto sara' provveduto, per cura del Ministero dei Lavori Pubblici, nei modi e con le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'esecuzione delle opere pubbliche di conto dello Stato.
3. L'acqua dovra' essere portata nell'interno dell'abitato o, eccezionalmente, quando le condizioni altimetriche non lo permettano, nel punto piu' vicino.
4. Le acque di rifiuto saranno condotte con apposite opere nella localita' piu' vicina all'abitato ove possano defluire senza danno della pubblica igiene.
Art. 5
1. Il Comune di Calitri in provincia di Avellino e quelli di Lavello, Matera, Ripacandida, Venosa e Montemilone in provincia di Potenza, potranno ottenere speciali diramazioni dell'acquedotto. Eguale beneficio potra' essere accordato ad altri Comuni che ne facciano domanda, nei modi e termini da stabilirsi per regolamento, e sempre quando le condizioni dell'acquedotto lo consentano, a giudizio insindacabile del Ministero dei Lavori Pubblici.
2. Tutti questi Comuni saranno pareggiati a quelli pugliesi, e dovranno corrispondere un contributo nei modi che saranno stabiliti nella legge di cui all'art. 3, ma in ragione non mai superiore al terzo della spesa effettivamente incontrata per le rispettive diramazioni.
Art. 6
1. Lo stanziamento dei fondi autorizzati per opere di bonifica con leggi 18 giugno 1899, n. 236, e 7 luglio 1902, n. 333, e' diminuito di L. 2,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1905-906 al 1917-18.
2. Le somme cosi' stornate dai fondi delle opere di bonifica saranno ad essi reintegrate, in non piu' di cinque esercizi, a cominciare dal 1924-925, in rate annuali non inferiori a L. 5,200,000.
3. Pero', quante volte lo stato degli studi e dei lavori delle singole bonifiche permetta uno sviluppo in misura maggiore di quella consentita dagli stanziamenti rimasti, dopo gli storni di cui al presente articolo, sara' tosto provveduto alla reintegrazione dei fondi occorrenti.
4. Ogni anno, con la legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, saranno stabiliti gli stanziamenti delle singole bonifiche, in base alle ripartizioni risultanti dalle leggi vigenti, con le detrazioni e reintegrazioni derivanti dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 7
1. E' vietato a chiunque d'introdursi, circolare e fermarsi nelle zone e sulle opere dell'acquedotto e sue dipendenze, nonche' di condurvi a pascolare bestiame di qualunque sorta o deporvi immondezze o qualsivoglia altro rifiuto o detrito.
2. Il solo personale governativo e quello del Consorzio addetti al servizio potranno accedere all'acquedotto ed alle sue dipendenze.
Art. 8
1. E' vietato in modo assoluto, ed a chiunque:
a) di eseguire opere o fatti in prossimita' del canale principale e sue diramazioni, capaci di arrestare il libero deflusso delle acque superficiali, producendo ristagno, o capaci di determinare franamenti di terreno;
b) di alterare in qualunque modo la forma e la consistenza delle zone e degli argini dell'acquedotto e farvi piantagioni sul piano e sulle scarpe;
c) di far piantagioni di alberi, smovimenti superficiali del terreno, depositi di materiali od altro a distanza minore di tre metri dal piu' vicino confine di proprieta' dell'acquedotto;
d) di piantare siepi vive o morte o pali a distanza minore di un metro dal detto confine;
e) di fare scavi e di eseguire fabbriche di qualunque materiale a distanza minore di dieci metri dal detto confine, salvo quanto e' disposto nel successivo comma g);
f) di far depositi di letame, concimi, calci, rifiuti, immondizie a distanza minore di metri 60 dall'asse dell'acquedotto o tubulature libere di diramazioni secondarie, e di metri 20 se trattasi di tubulature metalliche;
g) di impiantare stalle, porcili, letamai e qualunque fabbrica contenente materie luride a distanze minori di quelle indicate al precedente comma f).
Art. 9
1. E' vietato a chiunque, senza permesso o licenza dello Stato o del Consorzio:
a) di praticare rilevati di salita e discesa dal corpo della zona e dagli argini dell'acquedotto, e di costruire accessi in genere nel recinto dell'acquedotto stesso;
b) di compiere dentro la zona ed il recinto predetti, e loro attinenze, qualunque fatto, atto od opera non compresi nei precedenti articoli 7 ed 8.
Art. 10
1. Per le contravvenzioni alle norme contenute nella presente legge si procedera' nei modi e forme stabiliti agli articoli 378 e 379 della legge sui lavori pubblici.
2. I contravventori saranno puniti con pene di polizia e con ammende estensibili fino a L. 1000, salvo quanto sia in piu' stabilito dalle leggi generali e speciali.
Art. 11
1. Le infrazioni alle norme stabilite, per effetto dell'articolo 15 della legge 26 giugno 1902, n. 245, dal piano di coltura, governo e conservazione dei boschi, saranno considerate come trasgressioni alle prescrizioni di massima pel taglio e la coltura dei boschi vigenti nelle provincie nel cui territorio si trovano i terreni compresi nel perimetro del bacino del Sele; e daranno luogo all'applicazione delle pene comminate dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917.