Disposizioni relative alla navigazione del Tevere fra Roma e il mare
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. La navigazione nel Tevere, fra Roma ed il mare, e' dichiarata marittima ed e' retta dalle disposizioni legislative e regolamentari sulla marina mercantile, sotto la vigilanza di un ufficio di porto con sede in Roma e posto alla diretta dipendenza del Ministero della marina.
2. Per tutto cio' che concerne l'esecuzione dei lavori, la polizia tecnica del fiume e delle sponde, le concessioni e le autorizzazioni di opere, restano ferme, per l'anzidetto tratto di fiume, le disposizioni della vigente legge sui lavori pubblici e delle altre leggi speciali che vi si riferiscono, salve le speciali attribuzioni dell'Amministrazione marittima in materia di concessioni e di polizia portuaria nell'ambito dei porti, ai sensi del Codice e regolamento di marina mercantile.
Art. 2
1. Il personale attualmente addetto alla navigazione del Tevere, colla denominazione di piloti, capi-presa e barcaiuoli, sara' iscritto d'ufficio, colle stesse denominazioni, nei registri della gente di mare di seconda categoria.
2. E' stabilito un corpo di piloti pratici del Tevere, nel quale saranno iscritti, a loro domanda, gli attuali piloti del fiume. In esso i posti disponibili e gli altri che potranno rendersi vacanti in seguito saranno assegnati di preferenza agli attuali capi-presa, e successivamente agli attuali barcaiuoli, previa prova d'idoneita'.
Art. 3
1. Con regolamento da stabilirsi d'accordo fra i ministri dei lavori pubblici e della marina saranno fissate le norme per l'attuazione della presente legge.
Art. 4
1. E' data facolta' al Governo del Re di provvedere alle opere urgenti per la navigabilita' del Tevere a valle di Roma, fino alla concorrenza di L. 1,000,000, sulle somme disponibili per le leggi 30 giugno 1876, n. 3201, 23 luglio 1881, n. 330, 15 aprile 1886, n. 3791 e 2 luglio 1890, n. 6936.1
2. La predetta somma di L. 1,000,000 sara' prelevata dal fondo inscritto al n. 2, lettera C), della tabella E), annessa alla legge 30 giugno 1904, n. 293, in ragione di L. 500,000 per l'esercizio finanziario 1906-907 e di L. 500,000 per l'esercizio 1907-908.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 1906.
VITTORIO EMANUELE.
Carmine.
C. Mirabello.
L. Luzzatti.
Visto, Il guardasigilli: E. Sacchi.