Che istituisce una Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. E' istituita una «Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari».2
2. Essa e' un corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere, ha sede in Roma ed e' rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.
3. E' considerata come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.
4. Sono a suo carico le spese di amministrazione.
5. Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sara' provveduto al personale necessario per il funzionamento della Cassa medesima in correlazione con gli uffici degli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.
Art. 2
1. L'inscrizione alla Cassa di previdenza e' obbligatoria per tutti gli ufficiali giudiziari che entreranno in servizio dopo la promulgazione della presente legge, e' facoltativa per quelli gia' in servizio prima di questa data, purche' ne facciano domanda entro un anno dal giorno che andra' in vigore la legge stessa.
Art. 3
1. Le attivita' della Cassa sono costituite:
a) dal contributo annuo degli inscritti, nella misura del 6 per cento dei proventi da essi percetti per atti di ufficio di qualunque specie e delle indennita' eventualmente pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie di ufficiali giudiziari;
b) dal contributo ordinario annuo dello Stato in misura eguale al totale dei contributi versati dagli ufficiali giudiziari di cui al precedente alinea a);
c) dal contributo straordinario dello Stato da versarsi annualmente alla Cassa quale premio di riscatto a favore degli ufficiali giudiziari ammessi alla inscrizione facoltativa nei limiti stabiliti all'art. 25;
d) dai proventi considerati nell'ultimo alinea dell'art. 29;
e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;
f) dagli interessi composti dei capitali formati con le entrate precedenti.
Art. 4
1. I contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza saranno prelevati:
a) Dai cancellieri delle preture, dei tribunali e delle Corti sui depositi fatti dalle parti o dai loro procuratori o avvocati per diritti di chiamata spettanti agli ufficiali giudiziari e resi disponibili.
b) Dai ricevitori del registro sui proventi spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia ricuperate e sulle indennita' supplementari ad essi pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie.
2. Ove le somme prelevate sui diritti di chiamata, sui proventi per spese di giustizia ricuperate e sulle indennita' supplementari fossero insufficienti o manchevoli, gli ufficiali giudiziari dovranno versare al cancelliere la differenza od anche l'intera quota del loro contributo personale.
3. In caso di mancato versamento, dopo diffida con l'assegnazione di congruo termine, l'ufficiale giudiziario in stato di morosita' potra' essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, persistendo o ricadendo abitualmente in stato di morosita', potra' essere tramutato ed altra sede o venire sospeso dalle sue funzioni.
4. I pretori ed i rappresentanti del pubblico ministero dovranno vigilare accio' gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo, ed applicare o promuovere i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.
5. Con regolamento saranno determinati la misura, i termini e le altre norme per i prelievi e i versamenti anzidetti.
Art. 5
1. La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante e amministratrice della Cassa di previdenza, collochera' in impiego fruttifero a favore di questa tutte le attivita' indicate nell'articolo 3.
2. I beni immobili o mobili infruttiferi, che pervengano alla Cassa di previdenza per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sara' collocato in impiego fruttifero.
Art. 6
1. Per ciascun ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa di previdenza che non sia gia' pensionato, e' aperto un conto individuale al quale vengono accreditati i 9 decimi dei contributi pagati dall'ufficiale stesso e dallo Stato come e' prescritto all'art. 4.
2. Ad ogni conto individuale viene pure annualmente accreditata la quota parte dei capitali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione dal servizio dei titolari senza diritto a pensione; comprendendo in questi capitali disponibili, quando ne sia il caso, il sopravanzo dei fondi di riserva, di cui all'art. 22.
3. Nel regolamento di cui all'art. 30 saranno precisate le norme da seguire nello sviluppo dei conti individuali, tenendo presente: 1° che il saggio d'interesse dei capitali assegnati ai conti stessi deve esser ragguagliato al saggio medio d'investimento dell'anno precedente dei capitali della Cassa di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, fatta eccezione per i due primi anni d'istituzione della Cassa durante i quali il saggio dell'interesse e' stabilito al 3.50 per cento; 2° che il riparto dei capitali individuali che rimangono disponibili nel corso dell'anno, debba farsi fra i rimanenti impiegati a conto individuale in ragione composta del loro capitale gia' costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alla rispettiva eta'; 3° che l'interesse dei versamenti parziali eseguiti nel corso dell'anno debba decorrere dal 1º dell'anno successivo a quello in cui furono effettivamente compiuti.
Art. 7
1. Oltre ai conti individuali, la Cassa di previdenza costituisce altri due fondi speciali, quello delle pensioni e quello di riserva.
2. Nel fondo delle pensioni sara' versato il 99 per cento dei capitali costituiti sui conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della pensione.
3. Nel fondo di riserva saranno versati il decimo dei contributi personali e di quelli concessi dallo Stato, che non furono gia' impegnati nei conti individuali, e vi sara' pure versato l'uno per cento dei capitali individuali di cui all'alinea precedente e tutti gli altri proventi, sia ordinari, sia straordinari, che provengono alla Cassa, senza una precisa assegnazione ai conti individuali od al fondo pensioni.
Art. 8
1. Il fondo pensioni provvede al pagamento delle pensioni vitalizie liquidate, ed ai capitali riservati a favore degli eredi o legatari degli impiegati stessi gia' pensionati di cui all'art. 10.
2. Il fondo di riserva provvede alle spese d'amministrazione, ed a quelle eccezionali alle quali non provvedono direttamente i fondi individuali e quello delle pensioni, e serve anche di garanzia per la sicurezza finanziaria della Cassa.
Art. 9
1. Hanno diritto ad esser collocati a riposo con pensione vitalizia in seguito a loro domanda o per qualsiasi altro motivo, gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa di previdenza aventi 25 o piu' anni di servizio.
Art. 10
1. Nella liquidazione della pensione di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione della Cassa procedera' nel modo seguente:
2. Dal capitale costituito nel conto individuale dell'ufficiale giudiziario il giorno da cui decorre il suo collocamento a riposo, se ne preleva l'uno per cento che e' versato al fondo di riserva, il resto e' accreditato al fondo pensioni e convertito, per un terzo, in capitale riservato intestato al titolare e per due terzi in pensione vitalizia mediante la tabella annessa alla presente legge. Al titolare del capitale riservato vien corrisposto, colla pensione, l'interesse annuo del 3.50 per cento del capitale stesso.
3. Alla morte del pensionato, l'Amministrazione della Cassa, prelevandolo dal fondo pensioni, rimborsera' agli eredi o legatari del titolare il capitale rimasto riservato.
4. L'interesse del 3.50 per cento, sopra indicato, con decreto Reale promosso dal ministro di grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'art. 22, potra' esser ridotto, allorquando il saggio medio d'interesse dei capitali impiegati dalla Cassa dei depositi e prestiti per conto della Cassa di previdenza scendesse al disotto del 3.50 per cento.
Art. 11
1. Ha pure diritto al collocamento a riposo con pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio, l'ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa, che per ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, sia diventato inabile a prestare ulteriore servizio.
2. In questo caso si procede alla liquidazione nel modo seguente:
3. Colla tabella annessa alla presente legge, l'Amministrazione della Cassa di previdenza determina quale dovrebbe essere l'importo del capitale individuale, al quale, applicando la liquidazione di cui all'art. 10, procurerebbe all'ufficiale giudiziario pensionando un reddito annuo, fra pensione ed interesse del capitale riservato, pari ai tre quarti dei proventi accertati nel suo ultimo anno di servizio ed a questo capitale calcolato viene applicata la liquidazione di cui all'art. 10.
4. La differenza fra il capitale individuale calcolato e quello effettivamente costituito nel conto individuale dell'ufficiale giudiziario, sara' accreditata al fondo delle pensioni prelevandola dal fondo di riserva.
5. Qualora all'ufficiale giudiziario considerato nel presente articolo, per la sua lunga carriera gia' percorsa, riuscisse piu' favorevole la liquidazione normale di cui all'art. 10, gli sara' applicata questa liquidazione.