Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati
Testo vigente
Capo I. Disposizioni generali concernenti la riforma del trattamento di quiescenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754, assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.
2. Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive disposizioni, e' modificato secondo le norme della presente legge.
Art. 2
1. La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari e' costituita dalle seguenti tre parti:
a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella A. U. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914;
b) dalla rendita vitalizia commisurata agli anni utili a pensione, fino ad un massimo corrispondente ad anni 40, i cui valori sono fissati dalla tabella B annessa alla presente legge;
c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue.
2. La rendita di cui alla lettera b) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera c) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, nonche' l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera c) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.
Art. 3
1. La pensione indiretta o di riversibilita' e' calcolata su quella diretta come segue:
1) per le parti indicate alle lettere a) e b) dell'art. 2, in base alle aliquote previste dall'art. 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;
2) per la parte di cui alla lettera c) del predetto art. 2, in base all'aliquota fissa di cinque sesti.
Art. 4
1. L'indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, e' costituita dalle seguenti due parti:
a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'art. 2, calcolata in base alle annualita' vitalizie risultanti dalla tabella C annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;
b) dal valore capitale medio della meta' della rendita vitalizia di cui alla lettera b) dell'art. 2. Tale valore capitale e' calcolato in lire dodici per ogni lira di rendita.
Art. 5
1. La pensione diretta di privilegio di cui alla lettera e) dell'art. 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e' costituita dalle seguenti parti:
a) dalle rendite vitalizie di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2;
b) dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera b) del predetto art. 2, calcolata considerando gli, anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura in nessun caso puo' essere inferiore a lire 91.200 annue.
2. Quando si tratti di lesioni od infermita' ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui alla lettera b) e' stabilita nella misura fissa di lire 243.200 annue.
3. Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi di cui all'art. 109 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennita' integrativa di cui all'art. 130 oppure ridotti ai termini dell'art. 142 della legge stessa, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso puo' superare le lire 118.000 annue.
Art. 6
1. Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilita' di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolati, con l'applicazione delle aliquote stabilite dall'art. 3, su quello che sarebbe spettato o che e' stato liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'art. 5, prendendo a base, pero', per la parte di trattamento commisurata, ai soli anni di servi zio, la rendita vitalizia di lire 243.200 annue stabilita dal comma secondo dello stesso art. 5.
2. Il trattamento di riversibilita' di pensione diretta di privilegio nei casi non contemplati dal precedente comma si calcola applicando le aliquote stabilite dall'art. 3 su quello liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'art. 5. La parte del predetto trattamento di riversibilita' commisurata ai soli anni di servizio in nessun caso puo' essere inferiore a lire 91.200 annue.
3. Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi di cui all'ultimo comma dell'art. 5, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso puo' superare le lire 118.000 annue.
Art. 7
1. Agli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie, ai fini della valutazione dei servizi e dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza, si applicano le norme stabilite per gli ufficiali giudiziari. La misura di tale trattamento e' pari ai due terzi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Per la determinazione dell'importo dell'integrazione, che in nessun caso puo' superare le lire 80.000 annue, prevista dall'ultimo comma degli articoli 5 e 6, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'art. 156 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'art. 159 e del secondo comma dell'art. 160 della legge stessa.
Art. 8
1. Il trattamento di quiescenza spettante all'ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizi in qualita' di aiutante ufficiale giudiziario e' pari all'importo del trattamento determinato in applicazione degli articoli dal 2 al 6, considerando l'intero servizio come prestato in qualita' di ufficiale giudiziario, diminuito di un terzo della parte di tale trattamento, calcolata in proporzione del periodo di servizio reso in qualita' di aiutante ufficiale giudiziario. A tal fine si considerano le durate dei rispettivi servizi espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese.
Art. 9
1. Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, e' stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 120.000, ripartito, per lire 40.800, a carico dell'iscritto e, per lire 79.200, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Quando pero' l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo e' dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.123
Art. 10
1. Il contributo annuo per ogni aiutante ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, e' stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 79.200, ripartito, per lire 25.200, a carico dell'iscritto e, per lire 54.000, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Per il periodo anteriore a tale data, il contributo complessivo e le relative quote a carico dell'iscritto e del Ministero sono stabiliti, rispettivamente, in annue lire 69.000, 15.000 e 54.000.
2. Il contributo complessivo, nelle misure previste dal comma precedente e' dovuto, per intero, dal Ministero di grazia e giustizia, qualora l'organico non sia completo o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna.123
Art. 11
1. La ritenuta prevista dall'art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e' ridotta all'1 per cento e si applica sulla pensione diretta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui agli articoli 2, 5 e 7.