Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria
Testo vigente
Art. 21
1. Gli statuti dei Consorzi, deliberati dai rappresentanti dei Comuni consorziati, saranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il competente Ufficio del genio civile ed il medico provinciale, ed omologati dal prefetto.
2. Le deliberazioni consorziali sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalita' prescritti per quelle comunali.
Art. 22
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327391
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 422
Capo IV. Amministrazione.
Art. 24
1. Le funzioni di commissario civile per le opere pubbliche ed i rimboschimenti in Basilicata, di cui nel titolo VII della legge 31 marzo 1904, n. 140, sono esercitate dal prefetto di Potenza, coadiuvato dal Consiglio del commissariato e da un ufficio amministrativo.
2. Nei casi di assenza o di impedimento del prefetto esse spettano al funzionario che ne fa le veci.
Art. 25
1. Il prefetto nella sua qualita' di commissario:
1° dispone lo studio e la compilazione dei progetti di tutte le opere pubbliche e dei rimboschimenti da eseguirai in Basilicata, valendosi a tal fine del personale del genio civile e di quello forestale, i quali procederanno di accordo in tutto quanto riguarda la sistemazione idraulica forestale ed il rimboschimento dei bacini montani;
2° invigila sulla gestione dei lavori e provvede al relativo servizio per mezzo dell'ufficio amministrativo posto alla sua dipendenza;
3° esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.
Art. 26
1. Il Consiglio del commissariato e' presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci, ed e' composto:
a) dell'ingegnere-capo del genio civile;
b) dell'intendente di finanza;
c) dell'ispettore forestale;
d) di un rappresentante della provincia o di un supplente, eletti dal Consiglio provinciale;
e) del presidente della Camera di commercio di Potenza;
f) del capo dell'ufficio amministrativo del commissariato;
g) di un agricoltore e di un esperto in silvicoltura, nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
2. I membri a scelta ed elettivi del Consiglio del commissariato durano in carica due anni e possino essere riconfermati.
3. Il medico provinciale interverra' nelle sedute in cui si debbono trattare materie attinenti alla igiene ed avra' voto consultivo.
Art. 27
1. Il Consiglio del commissariato esercita le particolari attribuzioni che gli sono deferite dalla legge 31 marzo 1904, n. 140 e dalla presente. In genere poi esso coadiuva coi suoi pareri e con le sue proposte, il commissario nel disimpegno di tutto quanto e' richiesto per l'applicazione delle leggi stesse e che non sia d'indole esclusivamente tecnica. Esamina, nei riguardi economici ed amministrativi, i progetti di nuova costruzione di opere pubbliche e quelli di rimboschimenti, e cura che sia conservata unita' d'indirizzo nella loro compilazione.
Art. 28
1. Al prefetto, quale presidente del Consiglio dal commissariato, e' assegnata una indennita' annua da stabilirsi con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e dei lavori pubblici.
Art. 29
1. L'ufficio amministrativo del commissariato e' composto d'impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, e, in quanto occorra, dell'Amministrazione provinciale dell'interno.
2. Esso compie altresi' per quanto riguarda le opere e gli oggetti contemplati nella legge 31 marzo 1904, n. 140 e nella presente, quei servizi che, secondo le norme vigenti, spetterebbero all'ufficio di prefettura.
Art. 30
1. I progetti di tutti i lavori, alla esecuzione dei quali provvede il Commissariato, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici sul parere dell'ispettore superiore compartimentale del genio civile quando l'importo delle opere non supera lo L. 200,000, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando eccede tale limite.
2. Per l'esame di tali progetti nei riguardi forestali sono aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici due ispettori superiori forestali in servizio attivo.
3. Vi e' pure aggregato l'ispettore superiore amministrativo o quell'altro funzionario di grado a questo non inferiore che dirige il servizio della Basilicata nel Ministero dei lavori pubblici.
Art. 31
1. I lavori sono eseguiti secondo l'ordine stabilito nel piano regolatore di massima, di cui all'art. 94 della legge 31 marzo 1904 n. 140.
2. L'ufficio del genio civile e l'ispezione forestale preparano annualmente d'accordo e presentano al commissario il programma dei lavori da compiersi nell'anno successivo, proponendo pure quelle modificazioni al piano regolatore che ritengano eventualmente necessarie. Il programma, dopo l'esame ed il parere del Consiglio di Commissariato, e' trasmesso al Ministero dei lavori pubblici il quale l'approva sentito, per la parte attinente al regime ed al servizio forestale, il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Art. 32
1. Le somme complessive degli stanziamenti annuali, risultanti dalla tabella A, annessa alla presente legge, rimarranno invariate. Potra' pero' essere variato il riparto di tali somme fra le diverse categorie di lavoro, in conformita' al programma di cui nel precedente articolo.
2. Le somme, che per una o piu' categorie di lavori fossero stanziate in meno in uno o piu' esercizi si dovranno reintegrare negli esercizi successivi.
Art. 33
1. E' soppressa la Commissione centrale consultiva istituita dall'art. 92 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
Capo V. Provvedimenti tributari.
Art. 34
1. Alle vendite dei beni immobili che saranno fatte dalla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, istituita con la legge 31 marzo 1904, n. 140, e' applicabile la riduzione della tassa di registro ad un quarto della misura normale con le agevolazioni consentite dall'art. 10 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.
Art. 35
1. I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli altri atti che possono occorrere pel funzionamento della Cassa anzidetta, anche per comprovare la proprieta', la liberta' ed il valore degl'immobili offerti alla Cassa in garanzia delle operazioni di anticipazioni, saranno stesi in carta libera e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, quando siano richiesti dalla Direzione della Cassa.
Art. 36
1. Salvo il disposto dell'art. 74 della leggo 31 marzo 1904, n. 140, e dell'art. 34 della presente, e ferma in queste parti l'applicazione delle tasse di bollo ed ipotecarie, secondo le norme vigenti, sono estese a favore della Cassa provinciale di credito agrario, per la Basilicata, le disposizioni contenute nell'art. 26 della legge 29 marzo 1906, n. 100, pel credito agrario in Sicilia.
Art. 37
1. Nei comuni della Basilicata, maggiormente infestati dalla malaria, saranno distribuiti annualmente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di L. 40,000, la qual somma verra' prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.
Titolo II. Provvedimenti per le Calabrie
Art. 38
1. E' autorizzata la maggiore spesa di L. 2,100,000 in aumento alla somma di L. 3.465,000 concessa dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, per lavori di frane minaccianti gli abitati delle Calabrie.
2. Agli abitati inscritti nella tabella G della legge sopraddetta sono aggiunti i seguenti:
a) in provincia di Catanzaro: Dinami;
b) in provincia di Cosenza: Calopezzati, Campana, Cariati, Castiglione Cosentino, Lungro, Pedace, Pietrapaola, San Vincenzo La Costa (frazione San Sisto);
c) in provincia di Reggio Calabria: Camini, Carida', Laganadi (frazione di San Giorgio), Maropati, Portigliola, Reggio Calabria (frazioni Orti e Vito Superiore), Sambatello e sue frazioni di Minitti e San Giovanni, Santa Eufemia di Aspromonte, San Roberto e frazione San Peri, Scido, Seminara, Staiti, Terranova Sappo Minulio (frazione Scroforio).
Art. 39
1. La somma di L. 2,100,000 di cui al precedente articolo, sara' stanziata nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella seguente misura:
1) per l'esercizio finanziario 1909-910. . . L. 400,000
id. 1910-911. . . » 300,0002) id. 1911-912. . . » 250,000
3) id. 1912-913. . . » 250,000
4) id. 1913-914. . . » 300,000
5) id. 1914-915. . . » 300,000
6) id. 1915-916. . . » 300,000
2. ----------
Totale L. 2,100,000
Art. 40
1. E' autorizzata la maggiore spesa di 500,000 lire in aumento a quella di L. 1,500,000 di cui all'articolo 1, lettera c) della legge 29 dicembre 1907, n. 810.
2. Tale somma sara' prelevata, salvo a reintegrarla in caso di necessita', dall'assegnazione fatta con l'articolo 7 della legge 25 giugno 1906, n. 255, trasportando la somma stessa nello esercizio 1908-909, dal conto residui del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno al conto residui del capitolo apposito del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 41
1. I comuni della Calabria, che, anteriormente alla data della pubblicazione della legge 25 giugno 1906, n. 255, abbiano contratto mutui per condutture di acque potabili, i cui lavori fossero in corso di esecuzione alla stessa data, avranno diritto per le annualita' dei mutui suddetti, non ancora pagate a tutto il 1906, al sussidio assegnato dal secondo comma della legge medesima, in ragione della meta' degli interessi e della quota di ammortamento.