Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria
Testo vigente
Titolo I. Provvedimenti per la Basilicata
Capo I. Credito agrario.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Agli articoli 1, 6, 9, 14, 16 e 24 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata, sono sostituiti i seguenti:
2. Art. 1. - E' istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata con sede a Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo, e' compresa tra gli Istituti coi quali puo' contrattare e operare l'Amministrazione speciale istituita per il credito agrario presso il Banco di Napoli; ed ha per oggetto:
a) di fare anticipazioni in danaro, in attrezzi o in scorta ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari; nei casi o nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento;
b) di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui negli articoli seguenti, e alle Societa' cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purche' le anticipazioni servano esclusivamente:
1° alla costruzione di case coloniche, di dalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione o alla chiusura, con muri e siepi, dei terreni aperti;
2° a piantagioni legnose agrarie o a rimboschimenti;
3° ad acquisto di bestiame;
4° all'acquisto di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte. Le anticipazioni, di cui al presente numero, potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo;
c) di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre, per gli scopi di cui ai nn. 1, 2, 3 dalla lettera b).
3. Le anticipazioni per la costruzione di case coloniche e di stallo razionali saranno fatte a misura che procedono i lavori, ne' potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, con l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
4. Le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887 n. 4276, e 31 maggio 1903, n. 254, e, secondo la natura di esse saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquanta anni, mediante annualita' comprensive del capitale e dell'interesse nei modi che saranno stabiliti dal regolamento; pero' quelle destinate all'acquisto di bestiame non potranno avere durata maggiore di due anni:
5. Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo produrra', la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni.
6. Sulle anticipazioni fatte dalla Cassa provinciale di Credito agrario sara' corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento; i prestiti per la costruzione di case coloniche e stalle razionali saranno concessi alla ragione del 250 per cento.
7. La Cassa provinciale di credito agrario per i prestiti per la costruzione di case coloniche e stalle razionali godra' del beneficio accordato dall'art 23 della legge 31 marzo 1904 nei limiti del fondo da esso autorizzato.
8. Art. 6. - Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessita' della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione potra' essere formata o integrata mediante concessione di parte del grano che il demanio dello Stato riceve annualmente nella Provincia a titolo di prestazione perpetua.
9. La concessione del grano al Monte non potra' essere fatta per un periodo di tempo maggiore di 10 anni.
10. Qualora questi mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facolta', sentito il Consiglio comunale, di assegnare in tutto o in parte, per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo il quarto della rendita iscritta, corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui all'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
11. La Giunta provinciale amministrativa stabilira' la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non e' rimborsabile.
12. Art. 9. - Il capitale di ciascun Monte e' costituito:
1° del capitale in natura e in denaro, posseduto;
2° dell'anticipazione di una somma non superiore a L. 10,000 da concederai dalla Cassa, provinciale di credito agrario;
3° del magazzino montuario per deposito dalle derrate e degli attrezzi;
4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all'art. 7, dagli enti morali o dai privati.
13. A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.
14. Dai terreni comunali sara' dedotta una porzione, possibilmente in un solo appezzamento di superficie, non minore di ettari 2 e nel punto piu' vicino all'abitato, la quale sara', destinata a formare il campo sperimentale comunale Tale campo sara' coltivato a cura dell'Amministrazione del Monte, sotto la direzione della Cattedra ambulante circondariale, e la rendita o perdita derivante dalla coltura, saranno attribuite all'Amministrazione del Monte.
15. Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'Amministrazione provvedera' un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.
16. Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, quieto sara' acquistato, su parere del direttore della Cattedra ambulante, a cura dell'Amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale.
17. Art. 14. - Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione o fusione di Monti frumentari o di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle Opere pie, di altri enti morali o di privati.
18. Le Casse agrarie, costituite con la forma di Societa' cooperative in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Societa' cooperative.
19. Art. 16. - Le anticipazioni della Cassa provinciale alle Casse agrarie di regola non potranno essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto. In tali casi eccezionali o previa autorizzazione data con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio, tali anticipazioni potranno raggiungere il doppio del capitale.
20. Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
21. Art. 24. - Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio aprira' ogni anno due concorsi a premi, uno fra i Consorzi agrari chi siano costituiti da almeno un anno con un capitale iniziale intieramente versato non minore di L. 3000; l'altro tra le Casse agrarie costituite in qualsiasi forma, da almeno un anno.
22. Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi e' stanziata nel bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio la somma di L. 10,000 all'anno (n.13 della tabella A).
Art. 2
1. La spesa annua di L. 10,000, autorizzata dall'art. 36 della legge 31 marzo 1904, n. 140, per imprevisti relativi alle opere di miglioramento agrario, contemplate dai titoli I e II della legge stessa, n. 14, tabella A, e' destinata a provvedere anche alle spese necessarie per la vigilanza governativa, di cui all'art. 21 della legge.
Art. 3
1. Le somme percette dallo Stato, dalla pubblicazione della legge 31 marzo 1901, n. 140, per fitti e prezzi di cessione dei beni di cui all'art. 2, n. 2, della legge stessa, vorranno corrisposte, al netto delle spese d'amministrazione, alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale sara', senz'altro, surrogata nei diritti, dello Stato verso i terzi.
2. Durante il tempo in cui i beni suddetti rimangono in possesso della cassa, lo Stato rimborsera' alla medesima, l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, elio questa avra' annualmente pagata per i beni da essa amministrati.
Art. 4
1. Le competenze dei notai sugli atti stipulati per la Cassa provinciale e le Casse agrarie sono ridotte alla meta' di quelle fissate dalla legge in vigore.
Capo II. Provvedimenti per l'agricoltura e per la conservazione dei boschi.
Art. 5
1. In aggiunta alle spese stabilita dalla tabella A. annessa alla legge 31 marzo 1904, n.140, saranno stanziate pel funzionamento delle cattedre ambulanti d'agricoltura nella provincia di Potenza annue L. 32,000, nell'esercizio finanziario 1908-909 o L. 30,000 in ciascuno degli esercizi successivi dal 1909-910 al 1923-924.
Art. 6
1. Nel bilancio del Ministero delle finanze e' stanziato per un ventennio, a partire dall'esercizio finanziario 1908-909, la somma annua di L. 15,000 per conferire premi a quei coltivatori che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco, secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 10 a 110 del regolamento 8 novembre 1900, sulla coltivazione indigena del tabacco.
Art. 7
1. Il limite massimo del premio di costruzione che il Ministero di agricoltura, industria e commercio potra' assegnare ai proprietari delle case coloniche, costruite dopo la pubblicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140, di cui all'art. 34 di detta legge, e' elevato a L. 1500, fermo rimanendo il relativo stanziamento in bilancio autorizzato al n. 6 della tabella A allegata alla legge medesima
Art. 8
1. La spesa delle ispezioni tecniche, per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprieta' privata, di cui all'ultimo comma dell'art 40 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e' a carico dello Stato
Art. 9
1. Sono dichiarati inalienabili o passeranno in consegna all'ispezione forestale i boschi di proprieta' demaniale esistenti in Basilicata.
Capo III. Opere pubbliche
Art. 10
1. E' autorizzata la spesa di L. 9,000,000 per la costruzione di strade nazionali in Basilicata.
2. Alla medesima sara' provveduto:
a) per L. 5,800,000 mediante il trasporto di L. 2,000,000 dai fondi concessi dalla legge 3 luglio 1902, n. 297, per le strade provinciali nn. 20 e 55 (dipendenti dalla legge 30 maggio 1875, n. 2521) e 117 (dipendente dalla legge 23 luglio 1881, n. 333), e di L 3,800,000 dai fondi accordati dalla legge 31 marzo 1904, n. 140, per la costruzione di strale provinciali sovvenute;
b) per L 3,200,000 con un nuovo stanziamento da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 11
1. In aggiunta alle somme concesse ai nn. 3, 4 e 5 della tabella F, annessa alla legge del 31 marzo 1904, n. 140, per l'esecuzione d'opere pubbliche in provincia di Basilicata, sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni da iscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione per la spesa del Ministero dei lavori pubblici:
a) strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare, L. 1,500,000;
b) strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati, L. 1,600,000;
c) lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile, L. 910,000.
Art. 12
1. E' autorizzata la spesa di L 1,600,000, da iscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere di conveniente sede gli uffici governativi di Potenza, mediante l'ampliamento e l'adattamento delle caserme «XVIII agosto» e «Mario Pagano», od anche di una sola di esse.
Art. 13
1. In corrispettivo della cessione da parte del Ministero della guerra delle caserme sopraddette saranno sulla somma di lire 1,600,000, di cui all'articolo precedente, prelevate a favore del Ministero medesimo L. 590,000 da destinarsi al completamento della caserma «Basilicata».
2. Detta somma sara' dal Ministero dei lavori pubblici versati in tesoreria in tre esercizi finanziari, nella seguente misura:
1) nell'esercizio 1908-909 L. 100,000;
2) id. 1909-910 » 250,000;
3) id. 1910-911 » 240,000.
3. I versamenti si faranno con le forme e con le modalita' indicate nelle leggi 5 maggio 1901, n. 151, e 14 luglio 1907, n. 496, e saranno assegnate in aumento agli stanziamenti della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra.
Art. 14
1. La somma di L.900,000 concessa al n. 6 della tabella annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, por le spese del commissariato civile di Basilicata, e' ridotta a L. 765,000.
Art. 15
1. Gli stanziamenti da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, negli esercizi finanziari dal 1908-909 al 1922-923 relativi alle opere pubbliche della Basilicata, autorizzati dalla presente legge e da quelle anteriori, sono determinati in conformita' dell'annessa tabella A, che sostituisce quella F, allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140.
Art. 16
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1908-909, saranno portate le variazioni stabilite nella tabella B annessa alla presente legge.
Art. 17
1. Ai Comuni contemplati nella tabella E, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, sono aggiunti:
a) per il risanamento degli abitati, il comun di Potenza;
b) per il consolidamento delle frane, i comuni di Carbone, Noepoli, Rapolla, Sarconi, Tolve, Tricarico, Venosa e Sasso Castalda.