Che proroga i termini fissati dalle leggi 17 luglio 1910, n. 578, ed 8 giugno 1913, n. 617, relativamente alla zona monumentale di Roma
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il termine indicato dall'art. 4 della legge del 17 luglio 1910, n. 578, prorogato a tutto il 31 luglio 1914, in forza dell'art. 1° della legge 8 giugno 1913, n. 617, e' ulteriormente prorogato a tutto il 31 luglio 1917.1
Art. 2
1. L'esecuzione della presente legge e delle precedenti riguardanti la zona monumentale di Roma e' direttamente assunta dal Ministero della pubblica istruzione.
Art. 3
1. Sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge passera' in consegna al comune di Roma l'area segnata con tinta verde nella pianta annessa alla presente legge. (1).
2. Sono esclusi dal passaggio al Comune tutti i monumenti, ruderi e fabbricati esistenti nell'area suddetta.
3. A cura e per decreto del Ministero della pubblica istruzione vorra' definita l'area che, annessa alle Terme Antoniniane, rimane in sua consegna.
4. ---------
(1) La planimetria verra' stampata nella Raccolta in volumi delle leggi e dei decreti.
Art. 4
1. L'area consegnata al Comune, insieme con tutte le zone stradali, e i terreni gia' di proprieta' comunale, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma, descritto all'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4730, saranno considerati come beni di pubblico demanio del comune di Roma. Essi saranno inalienabili ed il Comune non potra' fabbricarvi e dovra' conservarli quale luogo di pubblico passeggio ed area di rispetto dei prossimi monumenti.
Art. 5
1. Il perimetro della zona monumentale viene determinato, per gli effetti del vincolo, nelle aree segnate con tratteggio nella pianta allegata.
2. Alle aree stesse e' applicabile il disposto dell'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1914.
VITTORIO EMANUELE.
Rubini - Daneo.
Visto, Il guardasigilli: Dari.