Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
Testo vigente
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 9
1. Per le violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono contravvenzione, commesse da chi e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o vigilanza e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma, pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, purche' la violazione riguardi disposizioni che la detta persona era tenuta a fare osservare.
2. Le leggi concernenti i singoli tributi determinano quali siano le disposizioni, in esse stabilite, che la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o vigilanza e' tenuta a fare osservare alla persona sottoposta.
3. Qualora anche la persona preposta risulti insolvibile, si procede contro il condannato alla conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto, secondo le norme del Codice penale.
Art. 10
1. Per le contravvenzioni relative ai tributi dovuti da enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici, qualora sia pronunciata condanna contro chi ne abbia la rappresentanza o sia con essi in rapporto di dipendenza, gli enti predetti sono obbligati, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 13
1. Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, non superiore nel massimo a lire mille, il colpevole e' ammesso a pagare, nell'atto della contestazione della contravvenzione, una somma a favore dello Stato pari complessivamente all'ammontare del tributo e della sopratassa e del sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.
2. Il pagamento estingue il reato e non si fa luogo alla compilazione del processo verbale della contravvenzione.
Art. 14
1. Per le contravvenzioni prevedute nell' articolo precedente, quando il colpevole non abbia esercitato la facolta' ivi stabilita, e per ogni altra contravvenzione, per la quale la legge stabilisce soltanto la pena dell'ammenda, il colpevole e' ammesso a fare domanda di oblazione.
2. La domanda di oblazione e' irrevocabile e puo' essere fatta in qualunque stato del procedimento, ma prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo e, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'autorita' giudiziaria di primo grado.3
3. La domanda di oblazione puo' essere respinta avuto riguardo alla particolare gravita' del fatto o alla personalita' del contravventore.
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 16
1. Per le contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie la prescrizione estingue il reato col decorso di anni tre.
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 5071314
Titolo II. Delle norme di procedura.
Capo I. Norme generali
Art. 21
1. La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:
1) al pretore quando si tratti di reati per i quali e' stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda;
2) al tribunale in ogni altro caso.
2. Il tribunale e' altresi' competente a conoscere delle contravvenzioni indicate nel n. 1, quando, contro il decreto di condanna pronunciato dall'intendente, sia stata proposta opposizione.3
3. La competenza per territorio e' determinata dal luogo dove il reato e' accertato.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 07 AGOSTO 1982, N. 516.5
Art. 22
1. Qualora l'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresi' della controversia relativa al tributo, osservate le forme stabilite dal Codice di procedura penale e con la stessa sentenza con la quale definisce il giudizio penale.
2. Nel caso in cui il tribunale giudichi che il tributo non era dovuto ovvero era dovuto in misura inferiore a quella richiesta dall'autorita' finanziaria, il contribuente, il quale abbia pagato il tributo, e' ammesso a chiederne il rimborso totale o parziale.
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 07 AGOSTO 1982, N. 516