Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari
Testo vigente
Titolo I. Costituzione della Cassa di previdenza e contributi
Capo I. Costituzione della cassa
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e' un Corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma.
2. Essa provvede alle pensioni ed alle indennita':
a) dei medici chirurgi e dei veterinari dipendenti dai Comuni, dalle Provincie e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
b) dei medici chirurgi e veterinari dipendenti dallo Stato, i quali non abbiano altrimenti diritto a pensione a carico dello Stato;
c) dei medici chirurgi e veterinari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di quiescenza o di previdenza in applicazione delle disposizioni medesime.
3. La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
4. Per gli effetti delle imposte delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato.
5. Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.
Art. 2
1. Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nei riguardi della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
Art. 3
1. Spetta alla Commissione di vigilanza sulla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivi o della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato alle Assemblee Legislative in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Art. 4
1. Il patrimonio netto della Cassa di previdenza e' ripartito:
1) nella riserva matematica valutata ad ogni quinquennio, mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio o in pensione, o dei loro aventi causa;
2) nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;
3) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggi degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.
Art. 5
1. Le entrate della Cassa di previdenza Sono costituite:
a) dai contributi dei sanitari;
b) dai contributi degli Enti;
c) dalla ritenuta sulle pensioni;
d) dai versamenti volontari;
e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;
f) dalle penalita' e dalle indennita' di mora contemplato dal presente Ordinamento;
g) dagli interessi sulle attivita' della Cassa;
h) dal sussidio di lire duecentocinquantamila annue concesso per 10 anni a partire dal 1° luglio 1922 e prorogato col R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 824, convertito nella legge 27 dicembre 1932-XI, n. 1991, per altri venti anni a favore della Cassa con iscrizione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Capo II. Iscrizione obbligatoria e facoltativa
Art. 6
1. La iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per i sanitari contemplati dal precedente articolo 1 che, nominati regolarmente prima della entrata in vigore del presente Ordinamento, percepiscano uno stipendio annuo non inferiore a lire mille, anche se corrisposto da uno o piu' Enti, e che non abbiano servizi anteriori alle date sotto indicate:
a) al 1° gennaio 1899 per i medici dei Comuni, dei Consorzi dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi di provincie e dello Stato;
b) al 26 luglio 1902 per i veterinari dei Comuni e dei Consorzi di comuni;
c) al 21 marzo 1904 per gli ufficiali sanitari;
d) al 1° gennaio 1909 per i sanitari dipendenti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, purche' abbiano diritto a stabilita' se nominati dal 1° gennaio 1916 in poi, salvo quanto e' disposto dai successivi articoli 8 e 11, nonche' per i sanitari addetti ai dispensari celtici ed ai laboratori comunali e provinciali di igiene e profilassi;
e) al 1° gennaio 1923-I per i sanitari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di previdenza o di quiescenza in applicazione delle disposizioni medesime, salvo l'eccezione prevista dall'ultima parte del successivo art. 8;
f) al 1° luglio 1924-II per i sanitari degli Enti sopraindicati compresi nei territori gia' soggetti all'ex Impero Austro-Ungarico, salvo quanto e' disposto alla successiva lettera g);
g) al 22 aprile 1925-III per i sanitari degli Enti sopraindicati, compresi nel territorio del gia' Stato libero di Fiume;
h) al 25 agosto 1934-XII per i sanitari addetti ai Consorzi provinciali antitubercolari;
i) alla data di costituzione dell'Ente consorziale per i sanitari dei Consorzi fra Comuni e Provincie eventualmente con partecipazione di altri Enti e di privati.6
2. La iscrizione e' obbligatoria per i sanitari degli Enti sopraindicati comunque assunti dalla entrata in vigore del presente Ordinamento in poi con stipendio annuo non minore di lire mille, anche se non abbiano diritto a stabilita' o se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza o se i posti non siano compresi nelle tabelle organiche.6
3. E' pure obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza dei sanitari gia' iscritti a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensione i quali per effetto del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 155, siano passati dal servizio comunale a posti di organico delle Amministrazioni provinciali.
4. Dall'iscrizione obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo sono esclusi quei sanitari che anteriormente alla entrata in vigore del presente Ordinamento abbiano prestato soltanto servizi senza obbligo d'iscrizione e senza iscrizione facoltativa, nonche' i medici assistenti ed aiuti degli Istituti ospedalieri non aventi diritto ad acquistare la stabilita'.
Art. 7
1. Agli Enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, e ai rispettivi sanitari, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente Ordinamento per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro sanitari.
Art. 8
1. La iscrizione e' facoltativa per i sanitari appartenenti alle categorie di cui al precedente articolo 6 che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) percepiscano uno stipendio inferiore a lire mille annue;6
b) abbiano prestato servizio prima delle date rispettivamente indicate nel precedente articolo 6 con o senza iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali,
c) siano alla dipendenza di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila;6
d) siano in servizio in qualita' di medico assistente od aiuto degli Istituti ospitalieri senza diritto ad acquistare la stabilita'.
2. E' pure facoltativa l'iscrizione per i sanitari assunti in via provvisoria o interinale - in posti regolarmente istituiti - prima dell'entrata in vigore del presente Ordinamento nonche' per i sanitari precedentemente non iscritti alla Cassa che all'atto dell'assunzione in servizio presso i Municipi della Libia avessero superato il 45° anno di eta'.
Art. 9
1. I sanitari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 8, qualora chiedano l'iscrizione facoltativa, devono corrispondere, oltre il proprio, anche il contributo che farebbe carico all'Ente, a meno che questo se ne sia assunto volontariamente l'onere, previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.
2. Tale autorizzazione e' pure necessaria nei casi contemplati dal successivo art. 11.
Art. 10
1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila sono esonerate dal contributo alla Cassa per i posti vacanti o coperti da sanitari non iscritti alla Cassa medesima.
Art. 11
1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esonerate da ogni contributo per i medici in servizio gia' provvisti di pensione, che non sia di guerra ne' privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.
2. I medici anzidetti possono iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza, corrispondendo, oltre il proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.10