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Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni generali concernenti la riforma del trattamento di quiescenza

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della, Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari - amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro - di cui alla legge 6 luglio 1989, n. 1035, e successive disposizioni, viene modificato dalle norme contenute nella presente legge.

Art. 2

1. Il trattamento di pensione diretta e' costituito dalle seguenti tre parti:

  1. a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella A. S. allegata alla legge 21 novembre 1949 n. 914;

  2. b) dalla rendita vitalizia di importo pari a tante volte lire 7600 annue quanti sono gli anni utili a pensione, fino ad un massimo di lire 304.000 annue corrispondente ad anni 40 utili;

  3. c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue.

2. La rendita di cui alla lettera b) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni.

3. La rendita di cui alla lettera c) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, e l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera c) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 143.

Art. 3

1. Per le cessazioni dal servizio in eta' non inferiore ad anni 65, il minimo di anni 20 previsto dalla lettera a) dell'art. 26 e dalle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, rispettivamente per il diritto al conseguimento del trattamento di pensione diretta e di quello di pensione indiretta, e' ridotto ad anni 15 di servizio utile.

2. Nei casi di diritto a pensione previsti dal comma precedente e dall'art. 72 della legge predetta, quando il servizio utile ai fini della determinazione della misura del trattamento non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) del precedente art. 2 e' concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio utile.

Art. 5

1. Il trattamento di indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, e' costituito dalle seguenti due parti:

  1. a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera a) del precedente art. 2, calcolato in base ai valori delle annualita' vitalizie stabiliti dalla tabella B annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella B allegata alla legge 6 luglio 1939, n. 1035;

  2. b) dalla meta' del valore capitale medio della rendita vitalizia di cui alla lettera b) del precedente art. 2.

2. Tale valore capitale e' calcolato in lire 12 per ogni lira di rendita.

Art. 6

1. Il minimo di cinque anni previsto dagli articoli 25 e 39 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per il diritto al conseguimento della indennita' una volta tanto, e' ridotto ad anno compiuto di servizio utile.

Art. 7

1. Il diritto all'indennita' una volta tanto e' esteso al sanitario che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall'art. 25 e dalla lettera c) dell'art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

2. Nei casi previsti dal comma precedente la misura dell'indennita' e' pari alla meta' dell'importo risultante dall'applicazione della lettera b) del precedente art. 5.

Art. 8

1. L'indennita' indiretta una volta tanto spettante nel caso di morte del sanitario che avvenga entro il triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, ai sensi del comma primo dell'art. 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, viene calcolata detraendo dall'importo risultante dall'applicazione del precedente art. 5 quello eventuale corrisposto al sanitario ai sensi del precedente art. 7.

2. Nel caso di cui al comma precedente, quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera b) dell'art. 31 della legge predetta per la concessione del trattamento di pensione indiretta, il titolare di essa ha facolta' di chiedere che la eventuale indennita' gia' corrisposta al sanitario ai sensi del precedente art. 7 venga rifusa, anziche' in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente alla indennita' stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualita' vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.

Art. 9

1. Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dalla lettera c) dell'art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, il trattamento e' costituito dalle seguenti parti:

  1. a) dalle rendite vitalizie di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 2;

  2. b) dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera b) del predetto art. 2, calcolata considerando gli anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura non sara' in nessun caso inferiore a lire 114.000 annue.2

2. Quando si tratti di lesione od infermita' ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui alla lettera b) e' stabilita nella misura fissa di lire 304.000 annue.

Art. 10

1. Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilita' di pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolati, con la applicazione delle aliquote stabilite dal precedente articolo 4, su quello che sarebbe spettato o e' stato liquidato al sanitario ai sensi del precedente art. 9, prendendo a base pero', per la parte di trattamento commisurata ai soli anni di servizio, in ogni caso, la rendita vitalizia di lire 304.000 annue stabilita dall'ultimo comma del predetto art. 9.

2. Il trattamento di riversibilita' di pensione diretta di privilegio nei casi non contemplati dal precedente comma si calcola, pure con la applicazione delle aliquote stabilite dal precedente art. 4, su quello liquidato al sanitario ai sensi del precedente art. 9. La parte del predetto trattamento di riversibilita' commisurata ai soli anni di servizio non sara', in nessun caso, inferiore a lire 114.000 annue.

Art. 11

1. In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, Stato ed Enti locali, o tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e solo alcuni degli altri Enti predetti, ai fini della determinazione della quota a carico della Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari della parte del trattamento di cui alla lettera a) del precedente art. 2 e di quello ad esso corrispondente di cui al punto 1) dell'art. 4, alla lettera a) dell'art. 5 e all'art. 8 della presente legge, si applicano le norme stabilite dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari concernenti la determinazione della quota dell'assegno calcolato con il sistema dei capitali accumulati.