Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e del mobili degli Uffici giudiziari
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Fermo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 3 maggio 1923-I, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono obbligatorie per i Comuni;
1) le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate di Pretura;
2) le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonche', per le sedi distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria;
3) le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati; esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'articolo 175 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271, ed in loro mancanza dei giornalieri a sensi del R. decreto 7 marzo 1938-XVII, n. 305, ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non e' addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'articolo 141, lettera F), del regolamento generale giudiziario approvata con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.
2. A decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, ne' modifica la titolarita' delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facolta' di recesso. Anche successivamente al 1º settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione.1
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
Art. 6
1. Dal 1° gennaio 1941-XIX i mobili che arredano gli Uffici giudiziari conservano la loro speciale destinazione e rimangono di proprieta' dello Stato. Dei mobili stessi sara' fatto l'inventario entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.
2. Saranno del pari iscritti nell'inventario di ciascun Ufficio giudiziario gli altri mobili ed oggetti di arredamento che saranno forniti dai Comuni agli Uffici giudiziari posteriormente alla data suindicata.
3. Per l'assunzione in carico e per l'amministrazione dei beni mobili indicati in questo articolo saranno osservate le prescrizioni degli articoli 20 a 34 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827; e i beni mobili divenuti inservibili saranno messi a disposizione del Provveditorato generale dello Stato a sensi degli articoli 35 del regolamento suindicato e 41 del regolamento sui servizi del Provveditorato medesimo, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058.
Art. 7
1. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.
Art. 8
1. A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono abrogati: il numero 3 dell'art. 2 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e, per quanto riguarda gli Uffici giudiziari, i capoversi dell'art. 331 dello stesso testo unico e il R. decreto 17 dicembre 1931-IX, n. 1668, salvi i rimborsi delle spese anticipate dai Comuni fino al 31 dicembre 1940-XIX che saranno effettuati secondo le norme vigenti; nonche' tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
Data a Roma, addi' 24 aprile 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - PUTZOLU - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI