Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 300 milioni per la fornitura e per la riparazione dei mobili o degli impianti di alcuni uffici giudiziari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In deroga al disposto degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, lo Stato e' autorizzato a provvedere, in via straordinaria, a sue cure e spese, nel limite complessivo di lire 300 milioni, alla fornitura ed alla riparazione dei mobili e degli impianti degli uffici giudiziari che saranno indicati con decreti del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro.
2. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1951-52.
Art. 2
1. Alla copertura della spesa prevista dal precedente articolo si provvede con riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI