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Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali

Testo vigente

Titolo I. Costituzione della cassa di previdenza e contributi capo i costituzione della cassa

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. La Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali ha personalita' giuridica, ed ha sede in Roma. Essa provvede alle pensioni e alle indennita' dei salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, nonche' degli altri Enti ai quali siano estese le disposizioni sulla Cassa.

2. Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali.

3. La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

4. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato.

5. Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.

Art. 2

1. Spetta alla Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato alle Assemblee Legislative in allegato alla. relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3

1. Il patrimonio netto della Cassa di previdenza e' ripartito:

  1. 1) nella'riserva matematica, valutata ad ogni. quinquennio in base al censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio od in pensione, e delle loro famiglie

  2. 2) nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

  3. 3) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 4

1. Le entrate della Cassa sono costituite:

  1. a) dai contributi dei salariati;

  2. b) dai contributi degli Enti;

  3. c) dalla ritenuta sulle pensioni;

  4. d) dai versamenti volontari;

  5. e) dallepenalita' e dalle indennita' di mora contemplate dal presente Ordinamento;

  6. f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro proventostraordinario;

  7. g) dagli interessi sulle attivita' della Cassa.

Capo II. Iscrizioni obbligatorie e facoltative

Art. 5

1. La iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per i salariati degli Enti contemplati dal precedente articolo 1 che percepiscano un salario annuo non minore di lire trecento, anche se corrisposto da due o piu' di detti Enti, e che siano stati assunti per la prima volta in posti stabiliti per legge o per organico, rispettivamente dalle date in appresso indicate:

  1. a) dal 1° gennaio 1916 in poi per i salariati dei Comuni e dei Consorzi di Comuni; delle Provincie e dei Consorzi di Provincie; delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e dei Monti di credito su pegno anche dopo l'assegnazione alla prima categoria, salvo quanto e' disposto dai successivi articoli da 14 a 17; delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, esclusi dal 1° gennaio 1919 i salariati delle Aziende medesime che esercitano pubblici servizi di trasporto;

  2. b) dal 1° luglio 1924-II in poi per i salariati degli Enti sopraindicati compresi nei territori gia' soggetti all'ex Impero austro-ungarico, salvo quanto e' disposto alla successiva lettera c);

  3. c) dal 22 aprile 1925-II in poi per i salariati deg Enti sopraindicati compresi nel territorio del gia' Stato libero di Fiume;

  4. d) dal 1° gennaio 1933-X1 in poi per i salariati dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali, salvo quanto e' disposto dall'articolo 9;

  5. e) dalla data di costituzione dell'Ente consorziale Per i salariati dei Consorzi fra Comuni e Provincie, eventualmente con partecipazione di altri Enti e di privati;

  6. f) dalla entrata in vigore del presente Ordinamento per i salariati di quegli Istituti a favore dei ciechi e dei sordomuti, gia' Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o gia' dipendenti da dette istituzioni, che siano stati dichiarati istituti di istruzione;

  7. g) dal 1° gennaio 1939-XVII per il personale permanente, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito con il R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960;

  8. h) dalle date e alle condizioni stabilite di volta in volta per i salariati degli altri Enti cui per legge o per decret reale si estendano le disposizioni sulla Cassa di Previdenza.

2. Dalle date rispettivamente sopraindicate e' altresi' obbligatoria l'iscrizione per salariati con nomina regolare e con salario annuo non inferiore a lire trecento, assunti dalle date stesse in poi presso gli Enti di cui alle lettere a), - esclusi le Itituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e i Monti di credito su pegno - b) e c) , purche' adibiti a servizi di carattere permanente e con mansioni costituenti la loro prevalente occupazione, anche se la nomina sia a tempo determinato e anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Ordinamento l'iscrizione obbligatoria e' estesa anche ai salariati con salario annuo non minore di lire trecento, che vengano comunque assunti presso uno qualsiasi degli Enti di cui al primo comma del presente articolo e che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza ed anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche. Dall'obbligo dell'iscrizione sono pero' esclusi i salariati che anteriormente alla data predetta abbiano prestato soltanto servizi senza obbligo d'iscrizione e senza iscrizione facoltativa.12

Art. 6

1. Agli Enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937-1V, n. 847, e ai rispettivi salariati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente Ordinamento per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro salariati.

Art. 7

1. L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per il personale di servizio di ruolo degli Istituti musicali pareggiati:

  1. a) dalla data del pareggiamento se questo sia avvenuto in applicazione del R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170;

  2. b) dal 21 settembre 1932-X per gli Istituti gia' pareggiati al 15 maggio 1930-VIII, purche' gli Istituti stessi fossero gia' eretti in Ente morale o dipendenti da Enti morali, ovvero abbiano ottemperato entro il 21 settembre 1932-X all'obbligo di porsi in condizioni di essere eretti in Ente morale o di porsi alla dipendenza di un Ente morale.

2. E' esentato dall'obbligo della iscrizione il personale di cui al primo comma del presente articolo che alle date sopraindicate fosse eventualmente iscritto a regolamenti o convenzioni speciali di pensione in vigore presso gli Istituti dianzi indicati, o assicurato agli Istituti indicati nel secondo comma del successivo art. 10.

Art. 8

1. L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per i salariati di ciascuna delle categorie comprese nel precedente art. 5 con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, e per quelli assunti posteriormente, i cui salari annui, anche se corrisposti da due o piu' Enti, non raggiungano la somma di lire trecento. I personali con salario inferiore a lire trecento, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre al proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo se ne assuma volontapiamente l'onere.

Art. 9

1. Per i salariati dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali indicati alla lettera d) del precedente art. 5, l'iscrizione decorre da data non anteriore al 1° giugno 1934-XII e non e' obbligatoria per quelli che al26 aprile 1934-XII avevano raggiunto l'eta' di anni 40.

Art. 10

1. L'iscrizione alla Cassa non e' obbligatoria per i salariati di cui alla lettera a) del precedente art. 5, iscritti da data anteriore al 1° luglio 1926-1V a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni in vigore al 1° gennaio 1916, fatta eccezione per i salariati delle Aziende municipalizzate.

2. Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, i salariati di cui al comma precedente, i quali da data anteriore al 1° gennaio 1916 siano iscritti o assicurati, col concorso dell'Ente, all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale, all'Istituto Nazionale delle assicurazioni, o ad altri Istituti assicurativi.

Art. 11

1. L'iscrizione alla Cassa non e' obbligatoria per i salariati di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 5 iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni gia' vigenti rispettivamente al 1° luglio 1924-II, ed al 22 aprile 1925-III, oppure entrati in vigore anteriormente al 7 maggio 1926-IV, finche' tali regolamenti o convenzioni non siano abrogati, fatta eccezione per i salariati delle Aziende dei servizi municipalizzati.

2. Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni i salariati di cui al comma precedente iscritti o assicurati, col concorso dell'Ente, a Casse, Istituti o Fondi speciali che provvedono al trattamento di quiescenza e che abbiano sede nei territori indicati alle lettere suindicate.