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Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 15 per cento, con un aumento annuo minimo di lire 5900 per le pensioni dirette, e di lire 3900 per le pensioni indirette e di riversibilita'.

2. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondata per eccesso a lire 100.

3. Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o piu' dei detti Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente comma e' dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Art. 2

1. L'importo dell'assegno supplementare stabilito dall'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, ed i relativi minimi e massimi stabiliti dall'articolo stesso sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, nella misura del 15 per cento. L'importo annuo lordo dell'assegno supplementare risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.

2. Per le pensioni ripartite a carico di due o piu' Istituti di previdenza di cui all'art. 1 relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, l'aumento dell'assegno supplementare di cui al precedente comma e' dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

3. Gli aumenti di cui al presente e al precedente articolo assorbono l'aumento previsto per le pensioni dei medici condotti dall'art. 8 della legge 4 maggio 1951, n. 307.

Art. 3

1. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui il pagamento della pensione originaria e' fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente art. 1 viene valutato sulla pensione totale in godimento al 30 giugno 1950. Le quote di aumento di pensione a carico degli Istituti di previdenza ed a carico degli altri enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione delle rispettive quote della predetta pensione totale. La misura dell'aumento sulla quota di pensione a carico dello Stato viene determinata in base alle norme per le pensioni Ordinarie statali.

2. Nei casi di pensione di cui al comma precedente l'aumento dell'assegno supplementare stabilito dall'art. 2 si applica sulle quote di assegno supplementare in godimento al 30 giugno 1950 a carico degli Istituti di previdenza e degli altri enti, escluso lo Stato.

3. L'intera pensione e l'intero assegno supplementare, risultanti dall'applicazione degli aumenti di cui ai commi precedenti, sono corrisposti dagli Istituiti di previdenza, con rivalsa delle quote a carico degli enti compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

4. Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato ed eventualmente altri enti, per i quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato direttamente dallo Stato, gli aumenti delle quote di pensione e di assegno supplementare a carico degli Istituti di previdenza sono determinati in conformita' alla procedura stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 4

1. Nel caso di decesso di titolari di pensioni, a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza e corrisposto dagli Istituti stessi, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1949, e' concesso, a totale carico degli Istituiti predetti, un assegno una volta tanto a favore degli aventi diritto alla riversibilita', nella seguente misura:

2. 50 per cento di una mensilita' della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951;

3. 40 per cento di una mensilita' della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952;

4. 30 per cento di una mensilita' della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953;

5. 20 per cento di una mensilita' della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954.

6. Ai fini della determinazione dell'assegno una volta tanto, di cui al precedente comma, si considerano gli importi netti della pensione e dell'assegno supplementare diretti, o vedovili nel caso di decesso della vedova pensionata, quali risultano dopo l'applicazione degli aumenti stabiliti dai precedenti articoli.

7. L'assegno una volta tanto stabilito dal presente articolo non spetta qualora sia gia' stato concesso ad un precedente avente diritto alla riversibilita' della pensione e dell'assegno supplementare.

Art. 5

1. Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1950 in poi, i coefficienti di maggiorazione del 1300 per cento sulle prime lire 3000 e dell'840 per cento sull'eccedenza, previsti dall'art. 6, comma primo, della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati rispettivamente alle misure del 1700 e del 1100 per cento e sono estesi relativamente ai servizi prestati lino a tutto il 31 dicembre 1947.

Art. 6

1. Le pensioni e le indennita' una volta tanto risultanti dall'applicazione delle tabelle A.S. ed A.U. allegate alla legge 21 novembre 1949, n. 914, relative, rispettivamente, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, sono aumentate nella misura del 15 per cento nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1950 in poi.

2. Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 15 per cento, i massimi di pensione stabiliti dal secondo comma dell'art. 7 e dal secondo comma dell'art. 9 della citata legge n. 914, nonche' la quota massima di integrazione di lire 102.000 annue di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge medesima.

Art. 7

1. Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizio o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

2. Nei casi invece in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge:

  1. a) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, il coefficiente di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e' elevato da 9,4 a 12; i minimi di lire 14.100 e di lire 9400 previsti dal quarto comma del predetto art. 8 sono elevati rispettivamente a lire 18.000 e a lire 12.000; la maggiorazione dell'840 per cento di cui al quinto comma dello stesso articolo 8 e' elevata al 1100 per cento e la data del 1 gennaio 1947 stabilita dai predetti commi terzo, quarto e quinto e' sostituita da quella dello gennaio 1948;

  2. b) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il contributo determinato in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 8 citato e' elevato del 15 per cento.

Art. 8

1. I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall'art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, rispettiva mente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla, data predetta.

Art. 9

1. I provvedimenti relativi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai miglioramenti che si apportano con la presente legge a favore degli iscritti e dei pensionati della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali - ivi compresa, la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti - e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali saranno adottati in seguito alle risultanze dei primi bilanci tecnici delle Casse stesse compilati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

1. I contributi ordinari di cui al primo comma, dell'art. 13 della legge 21 novembre 1949, n. 914, dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, vengono elevati, con effetto dal 1 gennaio 1951, alle seguenti misure annue:

  1. 1) contributo ordinario dell'iscritto, lire 18.000;

  2. 2) contributo ordinario dell'Ente, lire 72.000.

Art. 11

1. Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'art. 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e' elevato, a decorrere dal 1 luglio 1951, da lire 70.000 a lire 88.000.

2. Questo contributo e' corrisposto per lire 15.000 dall'iscritto e per lire 73.000 dal Ministero di grazia e giustizia. Quando pero' l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo e' dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.