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Provvedimenti per la costruzione del canale navigabile Milano- Cremona-Po

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. E' costituito, con sede in Milano, un ente autonomo per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona con la denominazione di «Consorzio del canale Milano-Cremona-Po».

2. Fanno parte del Consorzio lo Stato, la provincia e il comune di Milano, la provincia e il comune di Cremona.12

Art. 2

1. Sono organi del Consorzio:

  1. 1) il Consiglio di amministrazione;

  2. 2) il presidente ed il vice presidente;

  3. 3) il Collegio dei revisori.

2. Il Consiglio di amministrazione e' costituito:

  1. a) da due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

  2. b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

  3. c) da un rappresentante del Ministero dei trasporti;

  4. d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

  5. e) da tre rappresentanti di ciascuno dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di Milano e di Cremona.

3. I rappresentanti del Ministeri sono nominati con decreto ministeriale, quelli dei Comuni e delle Province sono nominati con deliberazione dei rispettivi Consigli. Nella rappresentanza di ciascun Ente locale verra' compreso un membro di minoranza.

4. Tutti i membri di cui sopra durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

5. Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

6. Il presidente rappresenta il Consorzio ed esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, con facolta' di assumerne tutti i poteri in caso di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio medesimo.

7. Il vice presidente sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.

8. Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri e, precisamente, di un rappresentante del Ministero dei tesoro, di un rappresentante dei Ministero dei lavori pubblici, nominati con decreti ministeriali, e di un rappresentante degli Enti locali di Milano e di Cremona, nominato d'accordo dalle rispettive Amministrazioni dei Comuni e delle Province.

9. Il rappresentante del Ministero del tesoro ha la funzione di presidente del Collegio.

10. Anche i membri del Collegio dei revisori durano la carica quattro anni e possono essere riconfermati.

11. I rappresentanti ministeriali sono scelti fra funzionari in attivita', di servizio e saranno sostituiti nel caso di cessazione dal servizio.

12. Il Consorzio e' assistito da un segretario generale che ha, veste di pubblico ufficiale e come tale partecipa alle adunanze e ne redige i verbali, roga i contratti di competenza del Consorzio, custodisce gli atti del medesimi e, ha poteri di certificazione in merito ad essi.3

Art. 3

1. Tutte le opere e gli impianti del Consorzio sono dichiarati di pubblica utilita' ed obbligatori ad ogni effetto di legge.

2. Alla loro esecuzione sono applicabili, salvo le modificazioni apportate dalla presente legge, le disposizioni sulla navigazione interna del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, del regolamento 17 novembre 1913, n. 1514, e della legge 7 aprile 1917, n. 599.

Art. 4

1. Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto e' disposto dal secondo comma dell'articolo 6 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, i Comuni e le Province tenuti al pagamento delle spese della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, per la quota dei due quinti, sono:

  1. a) le province di Milano e di Cremona;

  2. b) i comuni di Milano e Cremona nonche' gli altri Comuni interessati o in quanto attraversati dal canale o in quanto da esso direttamente serviti.

2. Su proposta del Consiglio di amministrazione del Consorzio, il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, approva il riporto delle spese, di cui al comma precedente.

3. Ogni altra disposizione in contrario e' abrogata.

4. I contributi sono obbligatori e le Amministrazioni interessate dovranno rilasciare, a favore del Consorzio, delegazioni annuali sui cespiti delegabili per legge e, in via sussidiaria, sulle imposte di consumo, con le modalita' stabilite dall'art. 94 del testo unico per la finanza locale, approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

Art. 5

1. Tutti gli atti ed i contratti compiuti dal Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, compresi gli atti ed i contratti di finanziamento, le prestazioni di garanzie sia personali che reali anche da parte di terzi, gli atti di consolidamento, estinzioni e revoca dei finanziamenti stessi sono assoggettati all'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dalla tassa di bollo.

2. Ai conservatori di registri immobiliari sono dovuti gli ordinari emolumenti.

3. I benefici tributari previsti dal presente articolo non sono applicabili alle alienazioni ed alle concessioni in godimento a terzi, che non siano enti pubblici, delle aree indicate nell'articolo 5 della presente legge.

Art. 6

1. Per gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio, il Ministro pei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, puo' promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'amministrazione dell'Ente e di nomina di un commissario Regio, i cui poteri non potranno durare oltre un anno dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 7

1. Alla spesa per la costruzione delle opere del canale Milano-Cremona-Po, prevista in lire 427.000.000, nei decreti Ministeriali di concessione sara' provveduto:

  1. a) con un contributo del 60 per cento a carico dello Stato;

  2. b) con un contributo del 40 per cento a carico degli enti locali interessati.

2. Il contributo di cui alla lettera b), salvo riparto a termini del precedente art. 4, sara' anticipato, in proporzione del rispettivo interesse, dalla provincia e dal comune di Milano e dalla provincia e dal comune di Cremona con le modalita' del successivo art. 14.

Art. 8

1. Alla spesa per la costruzione delle opere del porto di Milano, prevista in lire 155.000.000, sara' provveduto nei decreti Ministeriali di concessione:

  1. a) con un contributo del 60 per cento a carico dello Stato;

  2. b) con un contributo del 40 per cento a carico degli enti locali interessati.

2. Il contributo di cui alla lettera b) salvo riparto a termini del precedente art. 4 sara' anticipato dalla provincia e dal comune di Milano con le modalita' del successivo art. 14.

Art. 9

1. Alla spesa per la costruzione delle opere del porto di Cremona, prevista in lire 18.000.000, sara' provveduto nei decreti Ministeriali di concessione:

  1. a) con un contributo del 60 per cento a carico dello Stato;

  2. b) con un contributo del 40 per cento a carico degli enti locali interessati.

2. Il contributo di cui alla lettera b), salvo riparto a termini del precedente art. 4, sara' anticipato dalla provincia e dal comune di Cremona con le modalita' del successivo art. 14.

Art. 10

1. Il contributo dello Stato nei decreti Ministeriali di concessione sara' commisurato all'importo dei lavori risultanti dai progetti esecutivi, approvati dal Ministero dei lavori pubblici, aumentando il detto importo di una percentuale del 15 per cento per imprevisti, per spese generali ed oneri di finanziamento.

2. Il contributo dello Stato sara' in ogni caso limitato nel suo complesso alle somme previste agli articoli 7, 8 e 9 e sara' corrisposto con le modalita' del successivo art. 14.

Art. 11

1. Il patrimonio in gestione dell'Ufficio liquidazione enti portuali padani sara' ceduto al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po allo stato in cui trovasi.

2. La valutazione di tale patrimonio sara' approvata con decreti dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze e l'importo di spettanza degli enti partecipanti al detto patrimonio sara' detratto dagli importi dei rispettivi contributi, dovuti dagli enti stessi per le opere. Con detto decreto sara' anche provveduto all'approvazione del conto finale della liquidazione.