Modifiche ed integrazioni alle leggi 24 agosto 1941, n. 1044 e 10 ottobre 1962, n. 1549, inerenti al canale navigabile Milano-Cremona-Po
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044, modificata ed integrata dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1549, provvedera' anche alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche' al ristabilimento e alla manutenzione delle opere idroviarie e degli impianti medesimi.
Art. 2
1. L'approvazione da parte del magistrato per il Po dei progetti del Consorzio per opere idroviarie, portuali e comunque annesse all'utilizzo dell'idrovia importa la dichiarazione di pubblica utilita' dei relativi lavori nonche' l'urgenza e l'indifferibilita' degli stessi.
2. Il magistrato per il Po, sentito il proprio comitato tecnico-amministrativo, approva, unitamente all'atto di concessione, le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni dell'esecuzione dell'opera, nonche' le convenzioni con cui sono affidati al Consorzio la gestione e l'esercizio idroviario, disciplinandone i modi, i termini e le condizioni.
Art. 3
1. L'articolo 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, e' sostituito dal seguente:
"Per quanto concerne il piano di utilizzazione generale di cui al precedente articolo 6, sono escluse dalle espropriazioni per pubblica utilita' le aree occupate da fabbricati e impianti a destinazione industriale e servizi connessi, gia' in attivita' alla data di adozione da parto del Consorzio del piano generale di utilizzazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE