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Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Ferma l'osservanza dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e dell'art. 223 del relativo regolamento esecutivo, approvato con R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 635, sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attivita' di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri.

2. L'ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore nelle dogane nonche' l'esercizio di tali funzioni sono disciplinati dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale.

Art. 2

1. Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sara' istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attivita' di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o societa' di cui all'articolo precedente.

2. Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le provincie nelle quali l'elenco autorizzato dovra' essere istituito.

3. Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilira' presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovra' essere istituito un elenco interprovinciale.3

Art. 3

1. Dalla data di pubblicazione degli elenchi possono esercitare l'attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 soltanto gli iscritti negli elenchi stessi.

Art. 4

1. Chiunque, persona fisica, ditta o societa', esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

  1. a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147;

  2. b) copia autentica dell'atto costitutivo della societa', per le imprese regolarmente costituite in tale forma;

  3. c) certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni con indicazione della data di iscrizione;

  4. d) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

  5. e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147;

  6. f) certificato dell'organizzazione sindacale competente, da cui risulti che il richiedente ha effettuato la denuncia dell'attivita' commerciale e quella dei dipendenti, a termini del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, e successive disposizioni;

  7. g) certificato della cancelleria del tribunale competente, dal quale risulti che la ditta non trovasi in stato di fallimento;

  8. h) certificato notarile, da cui risulti la denominazione eventuale ed il domicilio dell'azienda commerciale.

2. La ditta o societa' che, avendo ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato presso il Consiglio delle corporazioni nella cui giurisdizione ha la sede principale, intenda ottenere l'iscrizione anche per le sue filiali o succursali esistenti in altre provincie, dovra' presentare domanda alle singole commissioni competenti corredando la domanda stessa dei soli documenti di cui alle lettere a), c), d), e), del presente articolo.

Art. 5

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti esercitare da un quinquennio l'attivita' di spedizioniere, e' iscritto di diritto nell'elenco autorizzato previa presentazione dei documenti di cui all'art. 4.

Art. 6

1. Non possono esercitare l'attivita' di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonche' condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

3. L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato,, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le imprese individuali e le societa' cooperative l'adeguata capacita' finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche' mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra piu' volte richiamata. u'

4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;

  2. b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

  3. c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita' di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.

Art. 7

1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato e' una societa', i certificati di cui alla lettera d) dell'articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui e' conferita la firma sociale; per le societa' in accomandita ai soci accomandatari; per le societa' in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le societa' cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.

Art. 8

1. L'elenco degli spedizionieri e le relative varianti debbono essere comunicati alla questura competente.

Art. 9

1. Per ciascun Ufficio provinciale delle corporazioni, presso il quale sara' istituito l'elenco autorizzato degli esercenti imprese di spedizione, verra' costituita con decreto prefettizio una Commissione provinciale o interprovinciale composta di:

  1. a) un rappresentante della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento;

  2. b) un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni;

  3. c) un rappresentante del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e di spedizione;

  4. d) un rappresentante del Sindacato provinciale dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.

2. La presidenza della Commissione sara' assunta dal rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni. Un funzionario dell'Ufficio provinciale delle corporazioni assumera' le funzioni di segretario.

3. In sede di esame delle domande di iscrizione o di reiscrizione negli elenchi, oppure di cancellazione ed infine quando debbono essere prese deliberazioni che toccano gli interessi delle organizzazioni industriali od agricole, la Commissione provinciale od interprovinciale potra', a giudizio del presidente, completarsi con un rappresentante di ciascuna delle locali Unioni provinciali degli industriali e dei lavoratori dell'industria, degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura e della locale segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 10

1. Spetta alla Commissione di cui all'articolo precedente:

  1. 1) ricevere e provvedere in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli spedizionieri;

  2. 2) determinare la cauzione che deve essere versata per la iscrizione medesima e che non puo' essere inferiore a L. 500, ne' superiore a L. 25.000.1

2. Per lo ditte che all'entrata in vigore della presente legge esercitano gia' l'attivita' di spedizioniere, la misura effettiva della cauzione, entro i limiti predetti, sara' determinata tenendo conto dell'imponibile di ricchezza mobile accertato per le ditte stesse;

  1. 3) ricevere e provvedere in merito alle domande di cancellazione dall'elenco, fermo restando il disposto delle leggi e dei regolamenti doganali per le operazioni di dogana;

  2. 4) provvedere alla pubblicazione dell'elenco;

  3. 5) provvedere alle eventuali sanzioni disciplinari a carico degli iscritti nell'elenco, ferma restando la sanzione disciplinare attribuita dalle leggi doganali alla Regia intendenza di finanza, e fermi restando i poteri disciplinari attribuiti dalle vigenti leggi alle autorita' preposte alla discipina del lavoro portuale, salva anche la facolta' di revoca o sospensione delle licenze di cui all'art. 115 della legge di pubblica sicurezza da parte del questore, per violazione delle norme concernenti l'esercizio della concessione di polizia;

  4. 6) esaminare in sede amministrativa i reclami di ogni materia attinente ai rapporti di ordine professionale tra spedizionieri ovvero tra spedizionieri ed utenti;

  5. 7) provvedere in base ai reclami di cui al precedente comma 6 alla determinazione delle eventuali sanzioni di cui all'articolo successivo.

Art. 11

1. Le sanzioni che la Commissione puo' infliggere sono le seguenti:

  1. 1) la censura;

  2. 2) pagamento di una somma fino a un massimo di L. 10.000, da destinarsi alle Opere assistenziali della provincia dove trovasi la sede dell'azienda;

  3. 3) la sospensione della iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a sei mesi;

  4. 4) la radiazione dall'elenco autorizzato.

2. Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati alla organizzazione sindacale provinciale nella quale e' inquadrato l'esercente.

3. I provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), quando siano divenuti definitivi, sono pubblicati, a spese dell'iscritto colpito, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia, nella quale l'iscritto svolge la propria attivita'.

4. Per il provvedimento di cui al n. 1) e' in facolta' della Commissione stabilire se debba addivenirsi alla pubblicazione.