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Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, ai sensi dell'art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442, lo spedizioniere deve versare per la prima, iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attivita' sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L. 500.000.

Art. 2

1. La cauzione di cui all'art. 1, potra' essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, esenti la qualsiasi vincolo, intestati allo spedizioniere od al portatore.

2. Potra' anche essere prestata mediante fideiussione da parte di un istituto di credito, o sentita la competente Camera di commercio, industria e agricoltura, esclusiva mente o prevalentemente, mediante ipoteca di primo grado sui beni immobili.

3. Se la cauzione e' prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il valore di questi deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente il deposito.

4. Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del cinque per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di quindici giorni.

5. Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato. Le cauzioni in titoli nominativi devono indicare il vincolo cauzionale e saranno depositate presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 3

1. Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio della attivita' di spedizioniere. In quest'ultimo caso gli interessi restano vincolati al pari della somma capitale.

Art. 4

1. La liberazione della cauzione deve essere chiesta alla Camera di commercio, industria e agricoltura.

2. La domanda e' pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera. Essa e' inoltre inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari e almeno in due quotidiani indicati dalla Camera stessa.

3. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la Camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione.

4. Se v'e' opposizione la pronuncia e' sospesa sino a che l'opposizione stessa non sia ritirata o respinta, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art. 5

1. La Commissione di cui all'art. 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, entro sei mesi dall'entrata, in vigore della presente legge, deve determinare, nei limiti stabiliti dall'art. 1, l'ammontare delle somme necessarie ad integrare la cauzione gia' costituita da ciascun spedizioniere iscritto nell'elenco autorizzato. La somma cosi' determinata deve essere versata a cauzione entro un mese dalla comunicazione allo spedizioniere.

2. La domanda per la liberazione delle cauzioni non reintegrate e' soltanto pubblicata nelle sale della Borsa o della Camera.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e dei farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - BERTONI
- VANONI - PELLA
- CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI