Nuove norme per la concessione del certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Per il disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili vengono concessi, in base ad esami, dal Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) i seguenti certificati internazionali:
1) certificato di prima classe di radiotelegrafista;
2) certificato di seconda classe di radiotelegrafista;
3) certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista;
4) certificato generale di radiotele fonista;
5) certificato limitato di radiotelefonista.
Art. 2
1. Le condizioni per l'ammissione agli esami previsti dall'articolo precedente verranno stabilite nel regolamento di applicazione della presente legge.
2. La tassa di ammissione e' fissata in L. 200, salvo gli esoneri totali o parziali previsti dalle disposizioni vigenti, quella di certificato in L. 25 e quella di duplicazione di certificato in caso di smarrimento in L. 50.
Art. 3
1. Gli esami saranno tenuti a cura dell'Amministrazione postelegrafonica normalmente una volta all'anno, nell'epoca e nelle sedi che essa designera'; e' tuttavia riservata ad essa la facolta' di indire sessioni straordinarie, qualora ne ravvisi la opportunita'.
Art. 4
1. La Commissione esaminatrice sara' costituita da:
1) due funzionari di prima categoria dell'Amministrazione postelegrafonica, di cui uno di grado non inferiore al 6°, che assumera' le funzioni di presidente e l'altro di grado non inferiore al 9°;
2) un rappresentante della Regia marina;
3) scelti fra elementi che abbiano particolare competenza in radiotecnica.
2. Un impiegato dell'Amministrazione postelegrafonica con qualifica non superiore a quella di consigliere di 1ª classe, o di segretario capo o equiparata, assumera' le funzioni di segretario.
3. Alla Commissione sono aggregati un esaminatore per la geografia ed uno o piu' per le lingue estere, scelti tra gli insegnanti di Regi istituti.
4. Al presidente, ai membri e gli aggreggati verra' corrisposta, per ogni giornata di adunanza, l'indennita' di L. 25, salvo le deduzioni di legge.
Art. 5
1. Le prove da superarsi per conseguire i certificati di abilitazione indicati all'art. 1 sono le seguenti:
a) per i certificati di prima e seconda classe di radiotelegrafista:
1) esame scritto sulle materie attinenti alla radiotecnica, sulle disposizioni internazionali e interne riguardanti il servizio radiomarittimo e sulla geografia;
2) prove pratiche di ricezione radiotelegrafica, di trasmissione telegrafica, di ricezione e trasmissione telefonica;
3) esame orale sulle stesse materie dell'esame scritto;
b) per il certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista:
1) prove pratiche di ricezione radiotelegrafica e di trasmissione telegrafica;
2) esame orale su apposito programma;
c) per i certificati generale e limitato di radiotelefonista:
1) prova pratica di ricezione e trasmissione telefonica;
2) esame orale su apposito programma.
2. Nel regolamento saranno specificati i programmi di esame, le modalita' delle prove, e le condizioni per il conseguimento della idoneita'.
Art. 6
1. I radiotelegrafisti forniti di certificato di 1° classe possono essere imbarcati in qualita' di capo-posto sulle navi con stazione classificata di 3° categoria.
2. Per essere adibiti come capi-posto sulle navi con stazione di 2° categoria, essi devono avere prestato non meno di sei mesi di servizio su una nave o presso una stazione costiera.
3. Per esercitare le mansioni di capi-posto sulle navi con stazione di l° categoria, essi devono avere compiuto non meno di un anno di servizio su una nave o presso una stazione costiera.
4. La categoria della stazione e' quella che viene assegnata alla nave in base al R. decreto-legge 5 dicembre 1920, n. 1786, convertito nella legge 17 aprile 1925, comma 473.
Art. 7
1. Art. 7,
2. I radiotelegrafisti forniti di certificato di 2° classe possono essere imbarcati come capi-posto sulle navi con stazione di 3° categoria.
3. Dopo sei mesi di servizio su di una nave essi possono essere imbarcati come capi-posto sulle navi con stazione di 2° categoria.
Art. 8
1. Il certificato di 3° classe. (o speciale) d1 radiotelegrafista e' valido per prestare servizio sulle navi che hanno l'impianto radiotelegrafico pur senza esservi obbligate dai regolamenti internazionali.
Art. 9
1. Il certificato generale di radiotelefonista e' valido per il disimpegno del servizio radiotelefonico su navi dotate unicamente di impianti radiotelefonici, la cui onda portante in antenna abbia potenza compresa fra 50 e 100 watt.
2. Se la potenza degli impianti anzidetti e' inferiore a 50 watt, il servizio potra' essere affidato ad un operetore fornito di certificato limitato di radiotelefo nista.
Art. 10
1. E' abrogata la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1130.
2. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per 1e comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per le finanze, sara' emanato, ai termini dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, il regolamento contenente le norme per l'applicazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Vito dei Normanni addi' 6 febbraio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - HOST VEMTURI - DI REVEL,
Visto, Il Guardasigilli: GRANDI