Disposizioni concernenti il Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. L'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n 2397, e' sostituito dal seguente: «I gradi di ufficiale in congedo, che possono essere attribuiti ai singoli iscritti nei ruoli sono i seguenti,rispettivamente corrispondenti ai gradi gerarchici, di cui al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, a fianco indicati: a) Categoria magistrati: Tenente generale capo .......... grado 3° Tenente generale ............... » 4° Maggior generale ............... » 5° Colonnello .................... » 6° Tenente colonnello ............. » 7° Maggiore ....................... » 8° Capitano ....................... » 9° Tenente ........................ » 10°
b) Categoria cancellieri:
Colonnello ..................... grado 6° Tenente colonnello .............. » 7° Maggiore ........................ » 8° Capitano ........................ » 9° Tenente ......................... » 10° Sottotenente .................... » 11°1
Art. 2
1. L'art. 6 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e' sostituito dal seguente:
«I magistrati e i cancellieri della giustizia militare, di cui alla prima parte dei precedenti articoli 4 e 5, sono iscritti nel ruolo ordinario, rispettivamente, nella categoria magistrati e cancellieri, senza gravare sui posti di organico di cui al seguente comma.
Per gli ufficiali inscritti a domanda, sono invece fissati i seguenti organici:
Categoria magistrati:
Colonnelli ..................... n. 9
Tenenti colonnelli .............. » 22
Maggiori ...........................» 23
Capitani ........................ » 34
Tenenti ......................... » 50
Categoria cancellieri:
Maggiori ........................ n. 4
Capitani ........................ » 24
Tenenti e sottotenenti .......... » 107
Gli ufficiali gia' inscritti, a domanda, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo ordinario, che si trovino in possesso di un grado per il quale il presente articolo non contempla posti in organico o che risultino in eccedenza rispetto all'organico stesso, sono mantenuti nel ruolo in soprannumero, rispettivamente, sino all'esaurimento e all'assorbimento.
Art. 3
1. L'art. 8 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e' sostituito dal seguente: «I limiti di eta' per la cessazione dall'appartenenza al ruolo ordinario degli ufficiali inscritti di diritto nel ruolo stesso sono quelli stabiliti per la cessazione dal servizio dei funzionari della giustizia militare di grado corrispondente. Per gli ufficiali inscritti a domanda sono invece fissati i seguenti limiti di eta' a) Categoria magistrati: Colonnello ........................ anni 63 Tenente colonnello ................ » 60 Maggiore .......................... » 58 Capitano .......................... » 56 Tenente ........................... » 56
b) Categoria cancellieri:
Maggiore .......................... anni 64 Capitano .......................... » 62 Tenente ........................... » 60 Sottotenente ...................... » 58 Gli ufficiali inscritti a domanda, che si trovino nelle condizioni indicate nell'ultimo capoverso del precedente articolo, cessano di appartenere al ruolo ordinario, se sono in possesso del grado di maggior generale, all'eta' di anni sessantacinque».
Art. 4
1. L'art. 12 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-X1V, n. 2397, e' sostituito dal seguente: «Gli ufficiali del ruolo di riserva, inscritti nella categoria magistrati con grado inferiore a maggior generale o nella categoria cancellieri con grado inferiore a colonnello cessano di appartenere al ruolo stesso e sono collocati in congedo assoluto all'eta' di anni settanta. Per gli ufficiali di grado diverso sono stabiliti i seguenti limiti di eta': a) Gategoria magistrati: Tenente generale capo ............. anni 78 Tenente generale ................. » 77 Maggior generale ................. » 75
b) Categoria cancellieri:
Colonnello ....................... anni 75».
Art. 5
1. L'art. 18 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, e' sostituito dal seguente:
«Gli ufficiali del ruolo ordinario inscritti di diritto nel ruolo stesso sono promossi ai vari gradi senza limitazione di organico, di mano in mano che conseguono promozioni nella carriera civile, in conformita' delle equiparazioni stabilite dall'art. 3.
Ai predetti ufficiali, sino al grado di maggiore generale compreso, puo' peraltro essere concessa una promozione straordinaria per benemerenze acquistate in occasione di operazioni di guerra o di operazioni militari importanti compiute fuori del Regno, riconosciute tali con appositi decreti Reali, ai sensi del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621.
Le relative proposte devono essere formulate dalle autorita' gerarchiche dalle quali l'ufficiale dipende.
La decisione spetta al Ministro per la guerra, su parere di apposita Commissione da nominarsi dal Ministro stesso e della quale fa parte il procuratore generale militare del Re Imperatore, ferme le attribuzioni spettanti per legge al Consiglio dei Ministri relativamente alla promozione al grado di tenente generale.
In caso di richiamo alle armi, gli ufficiali cui e' concessa la promozione straordinaria esercitano, tino a che non conseguono la promozione al corrispondente grado nella carriera civile, le funzioni inerenti al grado militare rivestito prima della promozione straordinaria. Tuttavia, in caso di necessita' di servizio, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, possono ad essi essere attribuite, con decreto del Ministro per la guerra, le funzioni inerenti al grado militare conseguito con la promozione straordinaria. Tale decreto deve essere emanato di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, se si tratta di ufficiali in servizio presso i Tribunali militari dell'Africa italiana, e con il Ministro per la marina, se si tratta di ufficiali in servizio presso i Tribunali militari istituiti presso Comandi di unita' da esso dipendenti.
Gli ufficiali del ruolo ordinario provenienti dai magistrati e cancellieri a riposo della magistratura ordinaria non conseguono di massima avanzamenti, salvo che per meriti eccezionali.
Per coloro, infine, che provengono dai liberi professionisti, l'avanzamento - non oltre i gradi massimi conseguibili di tenente colonnello per la categoria magistrati e di maggiore per la categoria cancellieri -
regolato normalmente come segue:
a) Categoria magistrati:
promozione a capitano, dopo otto anni di permanenza nel grado di tenente;
promozione a maggiore, dopo sei anni di permanenza nel grado di capitano;
promozione a tenente colonnello, dopo sei anni di permanenza nel grado di maggiore.
b) Categoria cancellieri:
promozione a tenente, dopo sei anni di permanenza nel grado di sottotenente;
promozione a capitano, dopo otto anni di permanenza nel grado di tenente;
promozione a maggiore, dopo otto anni di permanenza nel grado di capitano.
Le promozioni dei provenienti dai liberi professionisti sono effettuate, in via normale, solo in caso di effettive vacanze nei ruoli.
Possono peraltro essere effettuate anche per meriti eccezionali a prescindere dalle limitazioni previste in conformita' di quanto e' stabilito dal seguente art. 20 ».
Art. 6
1. abrogato l'art. 29 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397.
Art. 7
1. Il Governo del Re e' autorizzato a raccogliere e pubblicare in testo unico - da approvarsi con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aereonautica, di concerto con quelli per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio di Stato - le disposizioni di legge generali e speciali relative all'ordinamento del Corpo degli ufficiali della giustizia militare, con facolta' di coordinare le leggi vigenti con le altre leggi dello Stato e di introdurre norme complementari e integrative.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 maggio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI