Adeguamento delle norme sull'attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della giustizia militare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. A parziale modifica dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n. 652, i gradi che possono essere attribuiti ai cancellieri della giustizia militare, iscritti di diritto nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, a fianco indicate:
1) maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare o cancelliere capo della procura generale militare;
2) colonnello: cancelliere capo di prima classe;
3) tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe;
4) maggiore: cancelliere capo di terza classe;
5) capitano: cancelliere di prima classe;
6) tenente: cancelliere di seconda classe;
7) sottotenente: cancelliere di terza classe.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1967
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE