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Unificazione delle frequenze degli impianti elettrici

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. La frequenza degli impianti elettrici nazionali e' stabilita in 50 periodi al 1" (50 Hz.).

Art. 2

1. A partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere installati soltanto macchinari elettrici e apparecchi elettrici di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica che siano atti a funzionare alla frequenza nazionale di 50 Hz. I motori primi e le macchine utilizzatrici collegate ai macchinari e apparecchi elettrici dovranno essere atti o predisposti a funzionare alle velocita' corrispondenti, alla frequenza di 50 Hz.

Art. 3

1. Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano agli impianti ferroviari a frequenza di 16,6 e 45 Hz. e agli impianti monofasi di trazione, nonche' agli impianti di telecomunicazione.

Art. 4

1. Nell'ambito delle reti di distribuzione elettrica esercitate attualmente a frequenze diverse da 50 Hz. e' consentita l'installazione di macchinari e apparecchi elettrici, nonche' relativi motori primi e macchine utilizzatrici atti a funzionare anche alla frequenza attuale della rete, sempreche' presentino le condizioni di miglior rendimento in corrispondenza della frequenza di 50 Hz. e contengano tutte le predisposizioni per poter funzionare a 50 Hz.

Art. 5

1. Entro il termine massimo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, tutti gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione della energia, elettrica, nonche' i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz., a cura e spese degli interessati.12

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 1942-XXI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GORLA - CIANO - GRANDI - DI REVEL
- PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI
Visto, il Guardasigilli: Grandi