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Proroga del termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione della frequenza degli impianti elettrici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, e' prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali l'unificazione delle frequenze non sia stata gia' disposta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 276, o dei decreti Ministeriali di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.

2. Resta ferma la facolta' del Ministro per i lavori pubblici di anticipare il termine stabilito dal precedente comma nei modi e con le forme prevedute dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 16 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - ZOLI - FANFANI - LA MALFA - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI