Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali
Testo vigente
Titolo I. Dell'elettorato attivo.
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Art. 1
1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2.
Art. 2
1. Non sono elettori:
1) gli interdetti e gli inabilitati per infermita' di mente;
2) i commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata a norma dell'art. 215 del Codice penale, finche' durano gli effetti del provvedimento;
5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:
a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 56 del Codice penale, e con esclusione in ogni caso delle figure colpose:
1) peculato (articolo 314 Codice penale), malversazione (articolo 315) concussione (articolo 317), correzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (articolo 368), falsa, testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), associazione per delinquere (articolo 416), devastazione e saccheggio (articolo 419), delitti contro l'incolumita' pubblica (articoli 422 a 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472), falsita' in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessita' (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsita' in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la liberta' sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526; delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'articolo 527; delitti di aborto (articoli 545 a 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (articolo 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (articolo 564), omicidio (articolo 575 e seguenti), lesioni gravissime (articolo 583, capoverso), furto aggravato (articolo 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 a 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (articolo 640, capoverso), circonvenzione d'incapace (articolo 643), usura (articolo 614), frode in emigrazione (articolo 645) e ricettazione (articolo 648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare);
b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del Codice penale (esercizio di giuochi d'azzardo) e per quelle previste nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323.
2. Agli effetti del computo del periodo di incapacita' previsto dalla disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, ne' del tempo in cui si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
8) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonche' i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attivita' fascista;
9) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1;
10) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1.
3. Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna e' stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato e' estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non puo' farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non e' intervenuta la declaratoria della competente autorita' giudiziaria.
Titolo II. Delle liste elettorali.
Art. 3
1. Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1.
Art. 4
1. Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare e indicano per ogni iscritto:
a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
d) il titolo di studio;
e) la professione o il mestiere;
f) l'abitazione.
2. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.
3. Le liste elettorali, salvo il disposto dell'articolo 25, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali.
4. Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.
5. Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.
6. Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finche' non si procedera' ad una nuova unificazione.
Art. 5
1. Presso ogni comune e' istituito lo schedario elettorale, che e' formato di una parte principale e di due compartimenti ed e' tenuto in ordine alfabetico.
2. Nella parte principale sono raccolte le schede degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune: i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.6
3. I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione semestrale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 25. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorita' inerenti alla capacita' elettorale dei cittadini.
4. Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico dello stato civile che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione.
5. Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni.
6. La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale.
7. Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.
8. Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.
Art. 6
1. Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:
a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne; di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 21° anno di eta' dal 1 luglio al 31 dicembre o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali;
b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 agosto, compiranno il 21° anno di eta' dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali.
2. In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta del registro di popolazione, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, puo' farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici.
Art. 7
1. Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti.
2. Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco e' trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.
3. Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacita' elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale.
Art. 8
1. L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il 21° anno di eta' entro il semestre successivo.
Art. 9
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1
Art. 10
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1
Art. 11
1. I cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del Comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del Comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica, sempreche' conservino i requisiti per essere elettori.
2. I cittadini italiani residenti all'estero, purche' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di osservi reiscritti se gia' cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del Comune.
3. La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorita' consolare, deve essere inviata al sindaco del Comune di nascita o del Comune nelle cui liste risulta, o risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza, o del Comune di nascita dei suoi ascendenti oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del Comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi e' iscritto.
4. Della ricezione della domanda il sindaco da' notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il tramite dell'autorita' consolare notifica all'interessato le decisioni delle Commissioni elettorali comunale o mandamentale.
5. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza del Trattato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi sopra descritti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica con le modalita' di cui al terzo comma.
6. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana.
7. Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile.
8. Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale.