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Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal titolo II della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui.

2. all'articolo 3 della legge citata.

3. Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.

Art. 4

1. L'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare e indicano per ogni iscritto:
a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
d) il titolo di studio;
e) la professione o il mestiere;
f) l'abitazione.
Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.
Le liste elettorali, salvo il disposto dell'articolo 25, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali.
Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.
Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.
Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finche' non si procedera' ad una nuova unificazione".

Art. 5

1. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola "annuale" e' sostituita dalla parola "semestrale".

2. Dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico dello stato civile che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione".

3. Il quinto comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale".

Art. 6

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:
a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne; di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 21° anno di eta' dal 1 luglio al 31 dicembre o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali;
b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 agosto, compiranno il 21° anno di eta' dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali".

Art. 7

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti".
Il terzo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacita' elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale".

Art. 8

1. L'articolo 8 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il 21° anno di eta' entro il semestre successivo".

Art. 10

1. L'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' soppresso.

2. Gli elettori iscritti nelle liste di un Comune ai sensi del predetto articolo 10 sono cancellati da tali liste ed iscritti in quelle del Comune di residenza anagrafica.

3. Alla cancellazione degli elettori di cui al precedente comma ed alla loro iscrizione nelle liste del Comune di residenza anagrafica si provvede, all'entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui al primo comma, n. 4, dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Art. 11

1. L'articolo 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' sostituito dal seguente:
"I cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del Comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del Comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica, sempreche' conservino i requisiti per essere elettori.
I cittadini italiani residenti all'estero, purche' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di osservi reiscritti se gia' cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del Comune.
La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorita' consolare, deve essere inviata al sindaco del Comune di nascita o del Comune nelle cui liste risulta, o risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza, o del Comune di nascita dei suoi ascendenti oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del Comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi e' iscritto.
Della ricezione della domanda il sindaco da' notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il tramite dell'autorita' consolare notifica all'interessato le decisioni delle Commissioni elettorali comunale o mandamentale.
I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza del Trattato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi sopra descritti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica con le modalita' di cui al terzo comma.
Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana.
Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile.
Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale".