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Revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento

Testo vigente

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1

1. I dipendenti civili o militari dello Stato o i dipendenti degli Enti locali, che hanno prestato giuramento a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, incorrono nella revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento, indipendentemente dall'eventuale azione penale, se commettono nell'esercizio delle loro funzioni, uno o piu' atti che contrastino direttamente col giuramento di fedelta' alla Repubblica e al suo Capo, o di leale osservanza delle leggi dello Stato.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI