Modificazioni alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la prima elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Art. 1
1. Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il termine previsto dal primo comma dell'art. 24 e dell'art. 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' anticipato al 15 marzo 1948. Il deposito nella Segreteria comunale, di cui all'ultimo comma dell'art. 24 sopra citato, delle liste rettificate e degli elenchi approvati dalla Commissione elettorale mandamentale, si effettua dal 1 al 15 aprile 1948.
Art. 2
1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un estratto, in duplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nell'elenco di cui all'art. 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non avranno compiuto, al giorno fissato per le elezioni, il ventunesimo anno di eta'.
2. Un esemplare dell'estratto e' immediatamente trasmesso dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale, che depenna dalla copia delle liste di sezione, destinata alla votazione, i nominativi compresi nell'estratto.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI