Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49
Testo vigente
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949 in conformita' dell'annesso stato di previsione.
Art. 2
1. Le somme dei fondi a disposizione - inscritte in rapporto ad autorizzazioni di spesa non ripartite, gia' disposte con singoli provvedimenti legislativi - saranno rispettivamente assegnate ai capitoli di parte ordinaria e straordinaria in relazione alle predette autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere o per la revisione dei prezzi.
2. I prelevamenti da tale fondo e le assegnazioni suindicate verranno disposti con decreti del Ministro per il tesoro.
Art. 3
1. E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1948-49, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
2. Gli eventuali prelevamenti tanto dal fondo di riserva per imprevisti e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonche' le conseguenti inscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
3. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
Art. 4
1. Le somme del fondo a disposizione - inscritte nella previsione della spesa del bilancio della suddetta Azienda, in rapporto ad autorizzazioni gia' concesse con provvedimenti legislativi - saranno assegnate ai capitoli della spesa in relazione alle predette autorizzazioni.
2. I prelevamenti da tale fondo e le assegnazioni suindicate, verranno disposti con decreti del Ministro per il tesoro.
Art. 5
1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa di L. 20.500.000.000 per provvedere, a cura ed a carico dello Stato, alle riparazioni, alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche di carattere straordinario a pagamento non differito.
2. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa di L. 600.000.000 per il recupero, la sistemazione e la rinnovazione dei mezzi effossori e per le escavazioni marittime anche nell'interesse di enti e di privati.
3. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa di L. 200.000.000 per la liquidazione, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1030, della gestione delle opere pubbliche gia' eseguite in Albania.
4. E' altresi' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-1949 la spesa di L. 280.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833.
Art. 6
1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa di L.
91. 000.000.000 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione e alla ricostruzione di beni dello Stato, alla costruzione di alloggi per i rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici e agli interventi di interesse pubblico; nonche', in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrate, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di beneficenza, dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1946, n. 240 e nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377:
a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonche' degli edifici di culto e degli edifici scolastici delle scuole governative, industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse;
b) alla riparazione, a cura e a carico dello Stato, di alloggi di proprieta' privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza degli eventi bellici;
c) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili e urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
d) alla concessione dei contributi straordinari previsti dall'art. 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;
e) alle spese per l'attuazione dei piani di ricostruzione di cui all'art. 58 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10° aprile 1947, n. 261;
f) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe
Art. 7
1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la spesa di L. 305.000.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche e da leggi speciali, ivi compreso il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, 473, e modificato col regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144, nonche' la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947 n. 940, riguardante la maggiorazione dei sussidi in dipendenza dei terremoti verificatisi dal 1908 al 1936.
Art. 8
1. Sono autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari 1948-49 e successivi indicati nelle singole leggi speciali, le seguenti spese in relazione agli oneri derivanti dall'esecuzione di opere a pagamento differito:
1) L. 200.000.000 per annualita' da corrispondere a istituti di case popolari, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari ed altri enti riconosciuti idonei, per lavori di competenza dello Stato da eseguirsi in concessione, al fine di provvedere a norma del punto 2° dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni di fabbricati destinati a ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
2) L. 33.000.000 per la concessione, ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, punti 2 e 3 dell'art. 16:
a) di contributi nel pagamento delle annualita' di ammortamento di mutui ipotecari consentiti ai proprietari che provvedono direttamente alle costruzioni e riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
b) di contributi in sessanta semestralita' da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi alle riparazioni e ricostruzioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla lettera a).
Art. 9
1. Sono altresi' autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari 1948-49 e successivi, indicati pure nelle singole leggi speciali, le seguenti altre spese in relazione agli oneri derivanti dall'esecuzione di opere a pagamento differito:
1) L. 1.950.000 per le annualita' occorrenti per la concessione di sovvenzioni per la linea navigabile Milano-Cremona-Po a norma della legge 24 agosto 1941, n. 1044;
2) L. 119.025.000 per le annualita' occorrenti:
a) per le sovvenzioni per opere idrauliche in base al regio decreto-legge 28 febbraio 1937, n. 248, L. 25.000;
b) per i contributi per l'edilizia scolastica, L. 5.000.000;
c) per i contributi per gli acquedotti e per le opere igieniche, L. 12.000.000;
d) per la concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, L. 102.000.000.
Art. 10
1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti e delle forniture di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1948-49 le seguenti spese:
a) L. 2.000.000.000 per le opere di manutenzione ordinaria;
b) L. 20.000.000.000 per le opere di carattere straordinario.
Art. 11
1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la spesa di L. 2.000.000.000 per la sistemazione delle partite sospese presso le tesorerie provinciali e nelle contabilita' speciali delle Prefetture in dipendenza della gestione del Governo militare alleato.