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Norme per l'assunzione e l'utilizzo dei prestiti di cui all'Accordo di cooperazione economica, stipulato il 28 giugno 1948 fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Alle operazioni finanziarie relative ai crediti che in applicazione dell'Accordo di cooperazione economica stipulato in data 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, potranno essere concessi dal Governo degli Stati Uniti d'America e da qualsiasi ente dal Governo stesso incaricato sono estese le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, nonche' dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, salvo quanto disposto nei seguenti articoli della presente legge.

Art. 2

1. L'ammontare delle operazioni cui si estendono le disposizioni predette non potra' superare, per i prestiti previsti dall'Accordo di cooperazione economica (E.R.P.), il limite massimo di 500 milioni di dollari U.S.A.

Art. 3

1. Del Comitato di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per lo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, sono chiamati a far parte anche il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il segretario generale del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) e il direttore generale dell'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.).

2. Il presidente del Comitato, che assume la denominazione di Comitato I.M.I. - E.R.P., e' il Sottosegretario di Stato per il tesoro, al quale spetta di designare il segretario del Comitato stesso.

3. In case di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato per il tesoro, le funzioni di presidente saranno esercitate dal direttore generale del Tesoro.

Art. 4

1. I componenti del Comitato possono farsi sostituire in caso di assenza o di impedimento.

2. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro membri del Comitato e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati ad assistere esperti tecnici e finanziari.

3. Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 5

1. Il Comitato I.M.I. - E.R.P.:

  1. 1) studia e predispone le operazioni finanziarie connesse con l'attuazione in Italia dell'E.R.P. e ne propone le condizioni;

  2. 2) formula proposte in ordine alla concessione delle garanzie da parte degli enti e delle aziende beneficiarie dei prestiti E.R.P. e le sottopone al Ministro per il tesoro;

  3. 3) propone al Governo ogni altro provvedimento che si renda necessario per l'esecuzione delle operazioni di cui alla presente legge.

Art. 6

1. L'Istituto Mobiliare italiano, per il migliore adempimento dei compiti ad esso affidati con la presente legge, puo' operare negli Stati Uniti d'America anche con propri uffici, quale agente del Governo italiano.

Art. 7

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 21 agosto 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SFORZA - GRASSI - VANONI - LOMBARDO - MERZAGORA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI