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Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e' attribuita una indennita' giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere.2

2. La corresponsione dell'indennita' di cui sopra sara' sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio.1

Art. 2

1. Sono a carico dello Stato le spese per il vitto e la prima vestizione degli allievi dell'Accademia nonche' quelle per la successiva manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

2. Agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo e' corrisposta l'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 in misura raddoppiata per il tempo durante il quale non fruiscono del vitto gratuito presso l'Accademia.

Art. 3

1. Non si fa luogo a trattenuta di rette ospedaliere nei confronti degli allievi dell'Accademia provenienti dai sottufficiali del Corpo degenti in luoghi di cura.

Art. 4

1. Sono a totale carico degli allievi le spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonche' quelle di carattere personale e straordinario.

2. Sono inoltre poste a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo le spese per la manutenzione del vestiario e le altre che saranno volta per volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.

Art. 5

1. La pensione privilegiata ordinaria, cui gli allievi dell'Accademia acquistassero diritto per infermita' o lesioni riportate in servizio e per causa al servizio, sara' liquidata:

  1. a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed agli assegni che sarebbero loro spettati nel grado stesso;

  2. b) per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed agli assegni iniziali di finanziere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI