Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali,
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia della Guardia di finanza agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anzidetto competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Art. 2
1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, e' sostituito dal seguente:
"La corresponsione dell'indennita' di cui sopra sara' sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio".
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1589.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 4 milioni, in ragione d'anno, sara' fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 ottobre 1964.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE